Ricorso inammissibile: quando la discrezionalità del giudice è insindacabile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del sindacato di legittimità, in particolare quando l’oggetto del contendere è una scelta discrezionale del giudice di merito. Il caso analizzato si conclude con una dichiarazione di ricorso inammissibile, fornendo una lezione fondamentale sui requisiti di specificità che un atto di impugnazione deve possedere per poter essere esaminato dalla Suprema Corte. Analizziamo i dettagli di questa decisione per comprenderne la portata.
I fatti del caso
Un imputato, condannato in secondo grado, presentava ricorso per Cassazione lamentando due aspetti principali della sentenza emessa dalla Corte d’Appello. In primo luogo, contestava la mancata sostituzione della pena detentiva breve con una pena pecuniaria. In secondo luogo, si doleva della fascia oraria di autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di detenzione domiciliare. Secondo la difesa, queste decisioni erano viziate da violazioni di legge e da difetti di motivazione.
La decisione della Corte di Cassazione e il principio del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: l’impugnazione, per essere valida, non può limitarsi a una generica contestazione della decisione del giudice, ma deve articolare critiche specifiche, pertinenti e direttamente correlate alla motivazione della sentenza impugnata. In mancanza di tali requisiti, l’atto è destinato a non superare il vaglio di ammissibilità.
Le motivazioni della decisione
La Suprema Corte ha basato la sua pronuncia su tre pilastri argomentativi interconnessi.
In primo luogo, ha evidenziato la mancanza di specificità dei motivi di ricorso. I giudici hanno sottolineato che la specificità non va intesa solo come assenza di genericità o indeterminatezza, ma anche come necessaria correlazione tra le ragioni addotte nel ricorso e quelle sviluppate dal giudice nella sentenza impugnata. Il ricorrente non può ignorare le argomentazioni del provvedimento che contesta, ma deve confrontarsi con esse in modo puntuale. Omettere questo confronto rende il motivo d’impugnazione astratto e, quindi, inammissibile.
In secondo luogo, la Corte ha ribadito la natura del proprio sindacato sulle scelte discrezionali del giudice di merito. La legge attribuisce al giudice un potere discrezionale nella determinazione e nell’applicazione di alcune pene, come quelle sostitutive. Questa discrezionalità non è assoluta, ma deve essere esercitata secondo legge e supportata da una motivazione adeguata. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la decisione è frutto di un palese arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano, invece, ampiamente e correttamente argomentato le ragioni delle loro scelte, esercitando in modo legittimo la discrezionalità loro attribuita.
Infine, come diretta conseguenza della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista per chi adisce la Suprema Corte con ricorsi privi dei requisiti di legge.
Le conclusioni
Questa ordinanza riafferma con forza che il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio in cui si possono riesaminare i fatti. Il suo scopo è garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali. Un ricorso inammissibile è la sanzione per chi tenta di utilizzare questo strumento in modo improprio, senza formulare censure specifiche e pertinenti. La decisione insegna che, per contestare efficacemente una scelta discrezionale del giudice, non è sufficiente dissentire, ma è indispensabile dimostrare che quella scelta è viziata da un errore di diritto o da un’irragionevolezza manifesta, argomentando in modo puntuale e specifico.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Un ricorso è considerato inammissibile quando i motivi sono privi di concreta specificità, generici o non si confrontano direttamente con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione può modificare una decisione discrezionale del giudice di merito, come la scelta di una pena?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito le scelte discrezionali del giudice (come l’applicazione di pene sostitutive) se queste sono supportate da una motivazione sufficiente e non sono il risultato di mero arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver attivato inutilmente il giudizio di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7867 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7867 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 23/06/1994
avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
a
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria, nonché alla fascia oraria di autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di detenzione domiciliare, oltre ad essere privi di concreta specificità, non sono consentiti in questa sede;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, inoltre, trattandosi di esercizio della discrezionalità legalmente attribuita al giudice del merito, l’applicazione e la scelta delle pene sostitutive sfuggono al sindacato di legittimità laddove le relative determinazioni, sorrette da sufficiente motivazione, non siano state frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico;
che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente argomentando sul punto (si veda, in particolare, pag. 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 novembre 2024.