Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36782 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36782 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTEL VOLTURNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, confermata la penale responsabilità dell’imputato per i delitti ascrittigli in rubrica (artt.56,628,comma 3,648 cod.pen.), riduceva il trattamento sanzionatorio;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per i reati di ricettazione di cui ai capi di imputazione B) e D), oltre che manifestamente infondato, risulta aspecifico, perché reiterativo di rilievi già svolti in appello compiutamente respinti dalla Corte territoriale sulla scorta di una motivazione che non presta il fianco a censura per congruenza logica e conformità ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (nelle pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza opportunamente richiamati);
che il ricorrente non si è confrontato in termini puntuali con la complessità delle ragioni di fatto e diritto poste a base della sentenza impugnata, limitandosi a dissentire dalle valutazioni effettuate dai giudici di merito circa le risultanz probatorie versate in atti che depongono per la piena disponibilità e l’utilizzo da parte del ricorrente dell’autovettura e della targa, entrambe di provenienza furtiva, in occasione dei tentativi di rapina;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti, risulta manifestamente infondato poiché i giudici di appello, in linea con il consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 – 01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986) hanno correttamente assolto all’onere argomentativo sul punto, indicando come nel caso di specie non siano individuabili specifici elementi valorizzabili al fine della rivisitazione del giudizio di comparazione quanto piuttosto congrue e non illogiche ragioni ostative (si veda pag. 5 della impugnata sentenza ove si è sottolineata la particolare inclinazione criminosa dell’imputato e la commissione di numerosi gravi reati in un circoscritto arco temporale);
osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo agli aumenti di pena apportati a titolo di continuazione, e in particolare si censura il diverso aumento applicato per la ricettazione di cui al capo B) rispetto a quella di cui al capo D), risulta manifestamente infondato, dovendo ribadirsi che la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le
circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice dì merito, cosicché dinanzi a questa Corte non è consentita la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; che nella specie deve escludersi qualsiasi profilo di contraddittorietà o illogicità manifesta nella valutazione dei giudici d’appello che hanno diversamente modulato gli aumenti ex art. 81 cod.pen. per le due fattispecie di ricettazione ascritte, ritenendo di maggiore gravità la ricettazione dell’autovettura, strumentale alla consumazione delle rapine, rispetto alla ricettazione della targa sub D), utilizzata per occultare i dati identificativi origina del veicolo;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Il Pr idente