Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3893 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 3893  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
letto il ricorso di NOME COGNOME, considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazion di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità per il delitto di cui all’art. 369 c e per il delitto di cui all’art. 648-bis cod. pen. (tra loro intimamente connessi dipendendo falsità delle dichiarazioni evocato al capo 1 la configurabilità del delitto di cui al ca risolvono, in realtà, nella riproposizione della alternativa ricostruzione della vicenda che era operata nell’atto di gravame di merito e che è stata disattesa dalla Corte territoriale motivazione che è esente da profili di manifesta illogicità o di intrinseca contraddittorie difesa finisce dunque con il proporre una serie di questioni sulla sussistenza dei presupposti d delitto ritenuto nelle due sentenze di merito, insuscettibili di essere dedotte in questa sed sotto il profilo del vizio di violazione di legge né sotto quello del vizio di motivazione: profilo della violazione di legge sostanziale, infatti, la difesa finisce per contestare il g responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di primo e secondo gr che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ravvisare tali elementi nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; né, per altro ver è consentito il ricorso per cassazione che, “sub specie” della violazione dell’art. 192 cod. p pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto co materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente prev dall’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, COGNOME ed altro, Rv. 266924; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 258153; conf., ancora, Sez. U – , n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027 – 04); quanto al vizio motivazione, , fsono deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la su contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quand mancante), su aspetti essenziali per pervenire ad una diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quell che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle div prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui pu dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo el (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2 – , n. 9106 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747); ed è certamente preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l’autonom adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualo indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicat rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 – , n. 5465 del 04/11/2020, 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del Corte di Cassazione – copia non ufficiale
16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, COGNOME, Rv. 234148); nel caso di specie, peraltro, la Corte di appello (cfr., in particolare, pagg.3.4 sentenza) ha congruamente motivato in merito alla ricostruzione della vicenda (cfr., pagg. 2-3 della sentenza) ed alla infondatezza dei rilievi difensivi, per lo più reiterati con il ricors alcun confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata;
ritenuto che il terzo e il quarto motivo, con i quali si contesta l’esito del giudiz bilanciamento e il riconoscimento della recidiva appaiono manifestamenti infondati, posto che il primo rientra nella discrezionalità del giudice di merito mentre del tutto generico appariva motivo di appello in ordine alla recidiva su cui il primo giudice aveva motivato (cfr., pag. 6 d sentenza del Tribunale di Catania) in termini con i quali l’impugnazione omette, di fatto, confrontarsi;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5/12/2023
Il Consigliere COGNOME ensore