Ricorso Inammissibile: La Cassazione Chiarisce i Limiti dell’Impugnazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 44894/2024 offre un’importante lezione sui limiti del diritto di impugnazione in ambito penale, chiarendo in quali circostanze un ricorso inammissibile viene respinto senza un esame del merito. La decisione si concentra su due casi distinti ma accomunati da vizi procedurali che ne hanno decretato l’improcedibilità: l’aver stipulato un concordato sulla pena e la genericità dei motivi di ricorso.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dai ricorsi presentati da due imputati contro una sentenza della Corte d’Appello. Il primo imputato contestava esclusivamente il trattamento sanzionatorio, ovvero la misura della pena inflittagli. Il secondo, invece, sollevava questioni più ampie, contestando sia l’affermazione della sua responsabilità penale per il reato di tentata estorsione, sia la sussistenza di un’aggravante specifica.
Entrambi i ricorsi, tuttavia, presentavano delle criticità che sono state attentamente vagliate dalla Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione, sebbene unica nel suo esito, si fonda su due percorsi argomentativi distinti, uno per ciascun ricorrente.
Il Concordato sulla Pena e il Ricorso Inammissibile
Per il primo ricorrente, la Corte ha rilevato che egli aveva avuto accesso al “concordato della pena” in appello, previsto dall’art. 599 del codice di procedura penale. La sua proposta era stata accolta dalla Corte territoriale. Questo istituto, noto anche come “patteggiamento in appello”, rappresenta un negozio processuale liberamente stipulato tra le parti. Una volta che l’accordo sulla pena è stato raggiunto e consacrato nella decisione del giudice, non è più possibile contestarne la misura in Cassazione.
L’unica eccezione a questa regola si verifica quando la pena applicata è illegale (ad esempio, perché al di fuori dei limiti previsti dalla legge), circostanza non riscontrata nel caso di specie. Pertanto, il suo ricorso inammissibile era una conseguenza diretta della scelta processuale precedentemente compiuta.
La Genericità dei Motivi come Causa di Inammissibilità
Per il secondo ricorrente, la Corte ha giudicato i motivi di ricorso manifestamente infondati e caratterizzati da “assoluta genericità”. L’imputato contestava la valutazione della Corte d’Appello sull’attendibilità della persona offesa e sulla solidità degli elementi a suo carico, ma lo faceva in modo vago, senza rispettare i requisiti di specificità richiesti dall’art. 581 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale del suo ruolo: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. La Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è circoscritto a verificare l’esistenza di un “logico apparato argomentativo” nella sentenza impugnata e l’assenza di vizi di legge.
Nel caso del secondo ricorrente, la motivazione della Corte d’Appello era stata ritenuta congrua, logica e rispondente ai principi di diritto, sia per quanto riguarda l’affermazione di responsabilità “oltre ogni ragionevole dubbio”, sia per la sussistenza dell’aggravante. Di conseguenza, il tentativo di rimettere in discussione il merito della valutazione probatoria attraverso motivi generici ha reso il ricorso inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito cruciale per chi intende adire la Corte di Cassazione. In primo luogo, la scelta di un concordato sulla pena è una decisione strategica con conseguenze definitive, che preclude future doglianze sulla sanzione. In secondo luogo, un ricorso, per avere una speranza di essere esaminato nel merito, deve essere formulato con estrema precisione, indicando in modo specifico e non generico le presunte violazioni di legge o i vizi logici della sentenza impugnata. Tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti si traduce, quasi inevitabilmente, in una declaratoria di inammissibilità.
È possibile impugnare la misura della pena dopo aver concordato la sanzione in appello (c.d. patteggiamento in appello)?
No, una volta che il concordato sulla pena è stato accettato dal giudice, non sono consentite contestazioni relative alla misura della pena concordata, a meno che la sanzione inflitta sia illegale (cioè non rientri nei limiti previsti dalla legge o sia di tipo diverso da quello previsto).
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è inammissibile per genericità quando i motivi di impugnazione non sono specifici, come richiesto dall’art. 581 del codice di procedura penale. Il ricorrente non può limitarsi a contestare genericamente la decisione, ma deve indicare con precisione le parti del provvedimento che contesta e le ragioni di diritto e di fatto che sostengono la sua richiesta.
La Corte di Cassazione può riesaminare l’attendibilità di un testimone o della persona offesa?
No, la Corte di Cassazione non può effettuare una nuova valutazione delle prove, come l’attendibilità di un testimone. Il suo compito è unicamente quello di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, senza entrare nel merito delle scelte valutative compiute dai giudici dei gradi precedenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44894 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44894 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANZARO il 07/05/1979 NOME nato a DAVOLI il 19/09/1959
avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
I
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME nel quale si contestano violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio;
Letto altresì il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME nel quale si contestano violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato “oltre ogni ragionevole dubbio” nonché in relazione alla affermata sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416bis.1 cod. pen. con riferimento al reato di tentata estorsione di cui al capo 2 della rubrica delle imputazioni;
ritenuto che avendo l’Ortado avuto accesso al concordato della pena ex art. 599 cod. proc. pen. ed essendo stata accolta dalla Corte di appello la relativa proposta, non sono consentite le doglianze relative ai motivi rinunciati ed alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr. Sez. U, ord. n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, COGNOME, Rv. 279504; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102);
considerato che il motivo di ricorso formulato nell’interesse dell’imputato NOME che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l’illogicità della motivazione con particolare riguardo all’attendibilità della persona offesa ed ai riscontri alle dichiarazioni della stessa, è manifestamente infondato oltre che caratterizzato da assoluta genericità essendo privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074);
che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nella parte in cui sono stati descritti tutti gli elementi che hanno portato all’affermazione oltre ogni ragionevole dubbio della penale responsabilità dell’imputato NOME
considerato altresì che nessun vizio è ravvisabile nella sentenza impugnata con riguardo all’affermata sussistenza della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. avendo la Corte territoriale adottato sul punto una motivazione congrua, logica e rispondente ai principi indicati da questa Corte di legittimità;
rilevato, pertanto, che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, quanto a ciascuno di essi, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.