Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Condanna per Riciclaggio
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche nel rispetto delle regole procedurali. Un caso recente affrontato dalla Corte di Cassazione lo dimostra chiaramente, concludendosi con una dichiarazione di ricorso inammissibile avverso una condanna per riciclaggio. Questa decisione sottolinea i precisi confini del giudizio di legittimità e l’importanza di formulare censure specifiche e pertinenti. Analizziamo i dettagli di questa ordinanza per comprendere le ragioni che hanno portato a tale esito.
I Fatti del Processo
Un individuo, già condannato dalla Corte d’Appello di Brescia per il reato di riciclaggio, ha presentato ricorso per Cassazione. La difesa ha articolato l’impugnazione su quattro distinti motivi, sperando di ottenere l’annullamento della sentenza di secondo grado. Le censure spaziavano da presunti vizi di motivazione sull’intenzionalità del reato (dolo) alla mancata concessione di circostanze attenuanti e di sanzioni alternative alla detenzione.
I Motivi del Ricorso Inammissibile
La Corte Suprema ha esaminato ciascun motivo, rigettandoli tutti e qualificando l’intero ricorso come inammissibile. Vediamo nel dettaglio perché ogni doglianza è stata respinta.
La Censura sull’Elemento Soggettivo
Il primo motivo lamentava un vizio di motivazione riguardo all’elemento soggettivo del reato di riciclaggio. La Cassazione ha ritenuto questa censura aspecifica e reiterativa, ovvero una semplice riproposizione di argomenti già ampiamente discussi e motivatamente respinti dalla Corte territoriale. I giudici di legittimità hanno ricordato che non è loro compito riesaminare il materiale probatorio, ma solo verificare la logicità della motivazione, che in questo caso era stata ritenuta adeguata.
L’Attenuante Speciale Legata al Reato Presupposto
Il secondo motivo si basava sulla violazione dell’art. 648-bis, quarto comma, c.p., che prevede una diminuzione di pena. La Corte ha definito il motivo manifestamente infondato. La giurisprudenza consolidata, infatti, stabilisce che tale attenuante si applica solo se il reato presupposto (nel caso di specie, un furto aggravato dall’esposizione alla pubblica fede) ha una pena edittale inferiore ai cinque anni di reclusione. Tale requisito non era soddisfatto, rendendo la richiesta legalmente impossibile da accogliere.
Le Attenuanti Generiche e la Discrezionalità del Giudice
Con il terzo motivo, la difesa contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Tale valutazione sfugge al sindacato di legittimità, a meno che non sia frutto di un ragionamento palesemente illogico o arbitrario, cosa che non è stata ravvisata nel caso in esame.
Il Diniego delle Sanzioni Sostitutive
Infine, il quarto motivo criticava il diniego della sostituzione della pena detentiva con una sanzione alternativa, ai sensi dell’art. 20-bis c.p. Anche questo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte d’Appello aveva correttamente giustificato la sua decisione sulla base della gravità della condotta, dei numerosi precedenti penali dell’imputato e della sua insensibilità alla sanzione penale, elementi che indicavano un elevato rischio di recidiva.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La motivazione centrale della Corte di Cassazione per dichiarare il ricorso inammissibile risiede nella natura stessa del giudizio di legittimità. I giudici supremi non sono un terzo grado di merito e non possono sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici delle istanze precedenti. Il ricorso presentato tentava, in sostanza, di ottenere una nuova valutazione delle prove e delle circostanze di fatto, mascherandola sotto forma di vizi di legge. La Corte ha invece riscontrato che le decisioni dei giudici di merito erano sorrette da una motivazione logica, coerente e rispettosa dei principi di diritto. L’inammissibilità è stata la conseguenza diretta della manifesta infondatezza e della non specificità dei motivi proposti, che non hanno scalfito la solidità della sentenza impugnata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza offre importanti spunti pratici. In primo luogo, evidenzia che per accedere al giudizio di Cassazione non è sufficiente dissentire dalla decisione di merito, ma è necessario individuare specifici errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione. In secondo luogo, conferma l’orientamento rigoroso della giurisprudenza su questioni come l’applicazione delle attenuanti e la concessione di benefici, che restano ancorate a precisi requisiti di legge e a valutazioni discrezionali del giudice ampiamente motivate. Per l’imputato, la dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento sanziona i ricorsi pretestuosi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano aspecifici, ripetitivi di questioni già decise, manifestamente infondati dal punto di vista legale, o miravano a una rivalutazione dei fatti, attività non consentita nel giudizio di legittimità.
È possibile contestare in Cassazione la decisione del giudice sulla concessione delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo se la decisione del giudice di merito è frutto di un ragionamento palesemente illogico o di un mero arbitrio. La semplice valutazione discrezionale sulla misura della pena, se motivata, non è sindacabile in sede di legittimità.
Quando si applica la circostanza attenuante speciale per il riciclaggio prevista dall’art. 648-bis, comma 4, del codice penale?
Questa attenuante si applica esclusivamente quando il reato presupposto (cioè il crimine da cui provengono i beni riciclati) prevede una pena massima inferiore a cinque anni di reclusione. Se la pena è superiore, come nel caso di furto aggravato, l’attenuante non può essere concessa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46875 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46875 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 01/02/1958
avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio del motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato riciclaggio è aspecifico e reiterativo di medesime doglianze inerenti ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espre sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territ entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso i r rubricati, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che app rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che gove l’apprezzamento delle prove (vedi pagg. 7 ed 8 della sentenza impugnata);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazio di legge in relazione al mancato riconoscimento della diminuente di cui all’art. bis, quarto comma, cod. pen., è manifestamente infondato. La Corte di merito ha correttamente rigettato la richiesta di applicazione della diminuente (vedi pa della sentenza impugnata) alla luce dell’orientamento consolidato del giurisprudenza di legittimità secondo cui la circostanza attenuante di cui al 648-bis, comma quarto, cod. pen. trova applicazione nel solo caso in cui la pe edittale prevista per il reato presupposto sia inferiore a cinque anni di recl (Sez. 2, n. 46211 del 03/10/2023, NOME COGNOME Rv. 285438), requisito non sussistente nel caso di specie in considerazione della pena edittale pre per il reato presupposto di furto aggravato dall’esposizione alla pubblica fede osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura violazione dell’a 62-bis cod. pen. conseguente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, non è consentito in sede legittimità in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumen alle diminuzioni previsti per le circostanze attenuanti, rientra nella discrezi del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli ar e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, avvenuto nella specie (vedi pag. 8 della sentenza impugnata);
osservato che il quarto motivo di ricorso, con cui si censura violazione dell’a 20-bis cod. pen. conseguente al diniego della richiesta di sostituzione della detentiva con una sanzione alternativa, non è consentito. La Corte di appello correttamente escluso l’applicazione del disposto di cui all’art. 20-bis cod. p considerazione della gravità della condotta, dei plurimi precedenti penali di l’imputato è gravato e dell’insensibilità del ricorrente alla sanzione desumibile dalle ricadute nel reato conseguenti alle pregresse carcerazio
circostanze che hanno indotto i giudici di appello ad escludere l’idoneità sanzioni sostitutive ad elidere il rischio di reiterazione di reati della me indole (vedi pag. 8 della sentenza impugnata); tale ricostruzione, in nessun mo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fonda apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 novembre 2024
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Il Consiglie estensore
Il Presidente