Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Esamina il Merito
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, è fondamentale che i motivi siano solidi e pertinenti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito un principio cruciale: un ricorso inammissibile viene dichiarato tale quando i motivi sono manifestamente infondati o generici, senza che la Corte entri nel merito della vicenda. Analizziamo questa ordinanza per comprendere meglio i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze di un’impugnazione debole.
Il Percorso Giudiziario
Il caso nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’imputato aveva sollevato due principali motivi di doglianza, sperando di ottenere una riforma della decisione a lui sfavorevole. Tuttavia, il suo tentativo di portare il caso all’attenzione della Suprema Corte non ha avuto successo.
I Motivi del Ricorso
I motivi presentati dal ricorrente erano principalmente due:
1. Mancata applicazione di una circostanza attenuante: Si contestava il rigetto, da parte dei giudici di merito, della circostanza della ‘lieve entità del fatto’. Secondo la difesa, la motivazione della Corte d’Appello era contraddittoria e illogica.
2. Un’argomentazione ipotetica: Il secondo motivo si basava su un presupposto puramente ipotetico, che era già stato smentito e confutato nella motivazione della sentenza di secondo grado.
L’Analisi della Corte e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il ricorso, non ha valutato se il fatto fosse effettivamente di lieve entità o se l’assunto ipotetico potesse avere un fondamento. Il suo compito, infatti, è quello di un giudice di legittimità: verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e coerente. In questo caso, la Corte ha concluso per la manifesta infondatezza e la genericità dei motivi, dichiarando il ricorso inammissibile.
La Discrezionalità del Giudice di Merito
Sul primo punto, la Cassazione ha sottolineato che la valutazione sulla concessione delle circostanze attenuanti e sul bilanciamento delle stesse rientra pienamente nella discrezionalità del giudice di merito (cioè del Tribunale e della Corte d’Appello). Il giudizio della Cassazione può intervenire solo se la motivazione è palesemente illogica o contraddittoria, cosa che in questo caso non è stata riscontrata. La decisione della Corte d’Appello era, secondo gli Ermellini, immune da critiche di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione di inammissibilità si fonda su una duplice constatazione. In primo luogo, il rigetto dell’attenuante era giustificato con argomenti non contraddittori, rientrando nel perimetro della valutazione del giudice di merito. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici che hanno analizzato le prove nel dettaglio.
In secondo luogo, il secondo motivo è stato giudicato debole perché basato su un assunto ipotetico e slegato dalla realtà processuale descritta nella sentenza d’appello. La difesa, secondo la Corte, continuava a proporre argomentazioni senza confrontarsi efficacemente con le ragioni già esposte e motivate dai giudici precedenti. Questo vizio rende il motivo generico e, di conseguenza, inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ha conseguenze significative. Dichiarando il ricorso inammissibile, la Corte non solo ha reso definitiva la condanna stabilita dalla Corte d’Appello, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione serve a disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati, che sovraccaricano il sistema giudiziario. La decisione ribadisce che il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione del diritto.
Quando la Corte di Cassazione può annullare la decisione su una circostanza attenuante?
La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione del giudice di merito (Tribunale o Corte d’Appello) è manifestamente illogica o contraddittoria. Non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato le prove, poiché la decisione rientra nella sua discrezionalità.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Un motivo è considerato generico quando non si confronta specificamente con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, ma si basa su assunti ipotetici, smentiti dai fatti accertati, o ripropone questioni già adeguatamente risolte dal giudice precedente senza introdurre critiche pertinenti al giudizio di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32080 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32080 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FAENZA il 08/01/1962
avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
rilevata la manifesta infondatezza dei motivi addotti (ed anche la genericit del secondo), poiché:
(i) il rigetto della applicazione della circostanza di natura pretoria della entità del fatto è giustificato sulla base di argomenti non contraddittori manifestamente illogici, pertanto con motivazione immune da critiche d legittimità, rientrando il trattamento sanzionatorio, sotto ogni aspetto, inc riconoscimento il bilanciamento delle circostanze, nel perimetro de discrezionalità del giudice di merito;
(ii) il secondo motivo è basato su un assunto puramente ipotetico, smentito dalla motivazione della sentenza di appello, con cui l’argomentazione difens continua evidentemente a non confrontarsi;
ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 giugno 2025
Il Consigliere COGNOME
Il Presidente