Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36986 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36986 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la memoria del difensore della parte civile RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, che ha rassegnato conclusioni scritte;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha riformato parzialmente la sentenza del 23 maggio 2023 del Tribunale di Napoli Nord, dichiarando non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine ai reati a lui ascritti perché estinti per morte del reo, e ha confermato nel resto la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con la quale era stata affermata la loro responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 216 n. 1 e n. 2, 223, secondo comma, e 219, primo e secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 e gli stessi erano stati condannati alla pena ritenuta di giustizia;
che il primo, secondo, terzo e quarto motivo dei ricorsi dei tre imputati, risultano inammissibili poiché meramente riproduttivi di profili di censura già disattesi dal Giudice di appello e i ricorrenti omettono di confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato; inoltre, tali motivi di ricorso si limitano a prefigurare una lettura alternativa delle fonti probatorie non consentita in sede di legittimità;
che il quinto motivo di ricorso, comune a tutti i ricorrenti, risulta essere inammissibile in quanto il trattamento sanzionatorio è stato adeguatamente motivato da parte del Giudice di appello, mentre la richiesta di applicazione delle attenuanti generiche, basata esclusivamente sulla incensuratezza degli imputati, risulta manifestamente infondata alla luce del disposto dell’art. 62-bis, ultimo comma, cod. pen.;
che all’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
che, avendo la parte civile fatto pervenire la sua memoria solo in data 30 settembre 2025 e quindi tardivamente, la stessa non ha svolto attività difensiva che possa essere utilmente valutata, cosicché non può pronunciarsi condanna dell’imputato alla rifusione delle spese processuali (vedi Sez. 5, n. 25035 del 16/03/2023, Popescu, Rv. 284875 – 01);
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Nulla per le spese di parte civile.
Così deciso il 08/10/2025.