Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8174 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8174 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME nato a CAGLIARI il 16/06/1992
NOME nato a CAGLIARI il 31/05/1993
NOME nato a CAGLIARI il 07/05/1990
avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati con atto unico nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
Letta la memoria datata 17 gennaio 2025 con la quale il difensore degli imputati rileva che i motivi originari di ricorso non sono né ripetitivi né aspecifici ribadisce che vi è stato un travisamento delle prove essendo stato omesso adeguato esame delle dichiarazioni della persona offesa NOME COGNOME nonché l’erronea applicazione dei principi di diritto in relazione agli elementi oggettivo e soggettivo del reato di rapina nonché, infine, non si è tenuta in considerazione la possibilità di applicare l’attenuante del fatto di lieve entità introdotta con la sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024.
considerato che con il primo motivo di ricorso il difensore dei ricorrenti deduce vizi di motivazione per travisamento della prova in relazione alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa;
che detto motivo di ricorso sarebbe configurabile solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, ferma restando l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio;
che dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza, risolvendosi le censure proposte nella enucleazione di minime incongruenze relative alle dichiarazioni della persona offesa, le quali non incidono sulla linearità della motivazione a pag. 27 della sentenza impugnata;
che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali e un diverso giudizio di valutazione della fonte di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260);
che i giudici di merito, con motivazioni in “doppia conforme” esenti da vizi logici, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità degli imputat e della sussistenza del reato;
considerato poi che il secondo motivo di ricorso nel quale parte ricorrente deduce l’erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 628 cod. pen. è indeducibile perché fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, nella parte in cui rileva che: a) la tesi difensiva secondo cui vi sarebbe stato uno iato temporale tra l’esercizio della violenza e la sottrazione del telefono cellulare è stata adeguatamente confutata, attraverso una ricostruzione del contesto spaziotemporale di realizzazione delle condotte pienamente coerente con le dichiarazioni della persona offesa e non smentita da alcun elemento probatorio di segno contrario; b) l’unicità del contesto temporale tra aggressione e sottrazione del telefono cellulare è desumibile dalla persistenza della forza intimidatrice al momento della sottrazione, in ragione della perdurante presenza sul posto degli imputati, del numero degli stessi e dell’aggressione fisica perpetrata immediatamente prima ai danni della persona offesa; c) deve ritenersi sussistente l’elemento soggettivo qualificato dalla concatenazione finalistica tra la condotta di violenza e quella di sottrazione, posto che quest’ultima è stata posta in essere in un unitario contesto di perdurante sopraffazione fisica della persona offesa;
considerato altresì che la manifesta infondatezza investe anche il terzo motivo di ricorso nel quale si è richiesta l’applicazione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui alle sentenze della Corte costituzionale n. 86/2024 del 16 aprile 2024. Risulta infatti dalle sentenze di merito che ci si trova in presenza di una contestazione di rapina aggravata commessa con azioni di minacce e violenze ad opera di più persone che hanno agito armate di un bastone e che hanno provocato lesioni volontarie alla persona offesa dal reato. Si tratta di elementi che consentono di escludere, in radice, la possibilità di applicare detta diminuente e che confliggono con il ridotto disvalore del fatto riconosciuto all’ipotesi di lieve entità che, secondo dictum della Corte costituzionale;
considerato, infine, che allorquando venga proposta per la prima volta innanzi alla Corte di cassazione la richiesta di applicazione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui alla citata pronuncia della Corte costituzionale il Giudice legittimità, allorquando la richiesta sia caratterizzata, come nel caso in esame, da manifesta infondatezza, ben può procedere con le modalità di cui all’art. 610, commi 1 e 5 bis, cod. proc. pen.
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, quanto a ciascuno di essi, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili ii ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 febbraio 2025.