Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Riesamina il Fatto
Il giudizio della Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado della giurisdizione e ha una funzione ben precisa: assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Non è un terzo grado di merito. Una recente ordinanza ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché fondato su critiche relative alla valutazione dei fatti, già ampiamente discussi e decisi nelle fasi precedenti del processo.
La Vicenda Processuale
Il caso trae origine da una condanna per furto pluriaggravato. La Corte d’Appello, pur riformando parzialmente la sentenza di primo grado escludendo la recidiva e ricalcolando la pena, aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta violazione di legge e i vizi di motivazione riguardo alla valutazione dell’attendibilità della testimonianza resa dalla persona offesa.
I Limiti del Giudizio di Cassazione
La Corte Suprema ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente. I giudici hanno sottolineato come le argomentazioni presentate non fossero altro che censure di fatto, peraltro già esaminate e motivatamente respinte dal giudice d’appello. Il ricorso, infatti, si limitava a riproporre le stesse questioni senza muovere una critica specifica e puntuale al ragionamento logico-giuridico della sentenza impugnata. Questo approccio rende il ricorso inammissibile, poiché chiede alla Cassazione un nuovo giudizio sul merito della vicenda, compito che non le spetta.
Il Travisamento della Prova nel Ricorso Inammissibile
Il ricorrente aveva anche lamentato un presunto vizio di travisamento della prova. La Corte ha chiarito che tale vizio è configurabile solo quando l’errore del giudice è così grave da disarticolare l’intero impianto probatorio, rendendo la motivazione palesemente illogica. Nel caso di specie, invece, le censure si risolvevano nell’evidenziare ‘minime incongruenze’ che non erano in grado di incidere sulla completezza e sulla coerenza complessiva della sentenza d’appello. Non è sufficiente, quindi, trovare una piccola discrepanza per ottenere l’annullamento di una sentenza; l’errore deve essere decisivo e rilevante.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione di inammissibilità sulla base di principi consolidati. In primo luogo, ha ribadito che le censure del ricorrente erano di mero fatto e riproduttive di doglianze già vagliate. In secondo luogo, ha evidenziato l’assenza di una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata. Infine, ha escluso la sussistenza del vizio di travisamento della prova, poiché le incongruenze sollevate non possedevano quel carattere di decisività necessario a invalidare il ragionamento probatorio dei giudici di merito. La Corte ha quindi affermato l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio, specialmente in presenza di una cosiddetta ‘doppia conforme’.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un chiaro monito sull’importanza di strutturare correttamente un ricorso per Cassazione. Non è una sede in cui si può sperare di ottenere una terza valutazione delle prove o dell’attendibilità di un testimone. Il ricorso deve concentrarsi su precise violazioni di legge o su vizi logici manifesti e decisivi della motivazione. In assenza di tali elementi, il risultato è un ricorso inammissibile, con la conseguenza non solo della conferma definitiva della condanna, ma anche dell’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e un’ulteriore somma a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le critiche sollevate erano mere censure di fatto, riproducendo argomentazioni già adeguatamente valutate e respinte dalla Corte d’Appello, senza contestare in modo specifico il ragionamento giuridico della sentenza.
Cosa si intende per ‘travisamento della prova’ secondo la Corte?
Secondo la Corte, il vizio di travisamento della prova si verifica solo se l’errore del giudice nel valutare un elemento probatorio è così grave da smontare l’intero ragionamento, rendendo la motivazione illogica. Minime incongruenze non sono sufficienti.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31588 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31588 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VOGHERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ne ha confermato la condanna per furto pluriaggravato, escludendo la contestata recidiva e rimodulando conseguentemente il trattamento sanzionatorio.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla valutazione dell’attendibilità della persona offesa è inammissibile.
Rilevato in particolare che quelle articolate dal ricorrente sono in larga parte mere censure in fatto, peraltro riproduttive di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandite da specifica critica delle argomentazioni poste ala base della sentenza impugnata.
Rilevato che il dedotto il vizio di travisamento della prova è ravvisabile solo se l’errore prospettato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del “devolutunn” in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio. Ritenuto in tal senso che non emergono dal ricorso i descritti connotati di decisività e rilevanza, risolvendosi le censure proposte nella enucleazione di minime incongruenze che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata (cfr. pagg. 6-8) complessivamente valutata.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.