Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28068 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28068 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/01/2024 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio all’esito dell’annullamento pronunciato dalla Corte di RAGIONE_SOCIALEzione con la sentenza n. 234 del 29/11/2023, dep. 2024, con l’ordinanza impugnata in questa sede ha rigettato
l’istanza di riesame proposta da COGNOME NOME avverso l’ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Catanzaro del 22 giugno 2023, relativamente all’incolpazione cautelare di cui al capo 129), riguardante il delitto di cui all’art. 346 bis cod. pen.
2. Il Tribunale adito con l’originaria istanza di riesame aveva annullato il provvedimento genetico, limitatamente alla contestazione cautelare di cui al capo 1), relativa al delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen., sostituendo la misura applicata con quella degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all’art. 512 bis cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 416 bis.1 cod. pen. (capo 161), ai reati di cui all’art. 640 bis cod. pen. (capi 130, 131, 134, 137), al reato di cui all’art. 346 bis cod. pen. (capo 129), al reato di CI.Ji all’art. 615 ter, comma 2, n. 1 cod. pen. (capo 139), al reato di corruzione (capo 142).
Proposto ricorso dalla difesa dell’indagato, la Corte di RAGIONE_SOCIALEzione aveva annullato l’ordinanza del Tribunale del riesame relativamente alla statuizione riguardante il reato di cui al capo 129), rilevando che nella motivazione del provvedimento impugNOME mancava l’esposizione delle ragioni fondanti l’accertamento sia dell’esistenza di una dazione o promessa di denaro o utilità all’AVV_NOTAIO, diversa da quella eventualmente spettante in relazione alla svolgimento di compiti legati all’esercizio della professione, sia del carattere illecito della mediazione, attribuita in tesi di accusa al destinatario della dazione di utilità che l’avrebbe svolta presso il pubblico ufficiale (ossia, il Comandante della Capitaneria di porto titolare del potere di autorizzare o negare la facoltà di ormeggiare l’imbarcazione di proprietà della società amministrata dal ricorrente).
3. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’indagato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, comma 1 e 2, 273, 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., 346 bis, comma 1, 2 e 3, cod. pen., e vizio della motivazione, quanto al giudizio espresso sulla gravità indiziaria per il reato addebitato al capo 129).
Dopo aver riportato la motivazione del Tribunale del riesame, il ricorrente ha censurato il difetto del presupposto della gravità indiziaria, conseguente al “travisamento dei fatti”, da ciò derivando il carattere contraddittorio e manifestamente illogico della motivazione; ha rilevato, in particolare, che il rigetto dell’istanza avanzata dalla società in cui operava il ricorrente, da parte dell’autorità marittima competente a rilasciare il provvedimento di nulla osta per il disarmo anticipato dell’imbarcazione di proprietà della società, aveva comportato l’obbligo di provvedere al riarmo dell’imbarcazione, pena l’irrogazione di sanzioni e la revoca dell’autorizzazione all’ormeggio in porto già concessa per l’intera stagione; indipendentemente dall’ipotizzata mediazione che si assume avvenuta il 16
ottobre 2019, il giorno successivo la società aveva proceduto a assumere un nuovo marittimo per il riarmo dell’imbarcazione, in modo da evitare le conseguenze negative del provvedimento di rigetto dell’istanza; ciò escludeva in radice l’esistenza di alcuna mediazione illecita conseguente all’ipotizzata condotta contestata al ricorrente.
3.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 125, 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen., e vizio della motivazione con riguardo alla valutazione del profilo delle esigenze cautelari; premessa la circostanza che l’indagato risulta attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti donniciliari per l’unico titolo di reato ex art. 512 bis cod. pen. (capo 161), essendo stata dichiarata la perdita di efficacia per i residui reati contestati, compreso quello di cui al capo 129), il ricorrente censura la motivazione del provvedimento per l’omessa valutazione del dato temporale considerata l’epoca di consumazione del reato di intestazione fittizia risalente al 12 ottobre 2017, elemento che incide anche in relazione alla categoria dei reati indicati dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur considerando le diverse condotte di reato contestate all’indagato che risultano commesse non oltre l’anno 2020; analoga carenza di motivazione veniva censurata con riguardo al periodo di tempo trascorso dall’esecuzione della misura originaria (10 maggio 2023) poi sostituita con la misura meno grave degli arresti domiciliari (22 giugno 2023).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Quanto al primo motivo emerge con immediatezza dalla lettura dell’atto di impugnazione che obiettivo del ricorrente è quello di una rinnovata (e alternativa) lettura del materiale indiziario, che si assume carente dei requisiti di gravità richiesti dall’art. 273 cod. proc. pen.
Tale modalità di formulazione del motivo pone il ricorso al di fuori del perimetro consentito, secondo l’insegnamento della Corte: il ric:orso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, attesa la peculiare natura del giudizio ed i limiti che ad esso ineriscono, consente esclusivamente la verifica delle obiezioni che siano dirette a censurare le ragioni esposte dal giudice di merito, per contrasto con i canoni della logica e i principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, mentre restano escluse le diverse censure che, pur formalmente dirette a attaccare la motivazione per uno dei vizi tipizzati dall’art. 606 cod. proc. pen. , si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n.
27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, COGNOME, Rv. 269438 – 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017′ Di COGNOME, Rv. 269884 – 01).
Peraltro, la difesa deduce un fatto storico (l’assunzione di un marittimo per riarmare l’imbarcazione, ormeggiata nel porto) di cui non v’è traccia nel provvedimento impugNOME e di cui non si fornisce alcun supporto dimostrativo, omettendo di richiamare atti difensivi o elementi di indagine che dimostrino la circostanza storica. In ogni caso, l’avvenuta assunzione di un marittimo per riarmare l’imbarcazione era evidentemente funzionale, considerato il tenore del provvedimento di rigetto dell’autorità marittima, ad evitare le conseguenze dell’inadempimento alla diffida a “liberare il posto d’ormeggio” (contestazione dei reati di cui all’art. 650 cod. pen.; artt. 1174 e 1231 cod. nav.), mentre la revoca dell’autorizzazione all’ormeggio rilasciata per l’intero anno non poteva essere evitata, pur con il riarmo dell’imbarcazione; sicché il presupposto logico della deduzione del ricorrente non è sorretto da alcun dato obiettivo ed, anzi, proprio l’impossibilità di ottenere il venir meno della revoca dell’autorizzazione giustifica il ricorso alla mediazione illecita per conseguire quel risultato.
1.2. Il secondo motivo è generico nella censura, a fronte della motivazione del Tribunale del riesame che ha messo in luce sia il concreto e specifico rischio di reiterazione, collegato alla condivisione di metodi e interessi del sodalizio mafioso, attestati dal riconoscimento della circostanza aggravante contestata in relazione al delitto di cui all’art. 512 bis cod. pen., sia l’inclinazione a commettere plurime condotte di reato (come attestato dalle imputazioni cautelari), oltre che la mancata allegazione di elementi positivi idonei a superare la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; rispetto a tali valutazioni, l’omessa considerazione del lasso temporale tra la consumazione del delitto nel 2017 e il momento applicativo della misura non risulta idonea nel senso di escludere o attenuare le esigenze di cautela.
2.2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 r c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 25/6/2024