Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non riesamina la pena
L’ordinanza in commento offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione affronta le impugnazioni e delinea i confini del suo giudizio, confermando il principio per cui un ricorso inammissibile non può portare a una nuova valutazione dei fatti. Il caso riguarda un individuo condannato per concorso in spaccio di stupefacenti che, dopo la conferma della sentenza in Appello, si è rivolto alla Suprema Corte lamentando un’eccessiva severità della pena. La decisione finale, tuttavia, ha chiuso le porte a ogni ulteriore discussione, dichiarando l’impugnazione inammissibile per la genericità e la natura fattuale dei motivi proposti.
I Fatti del Processo
Il percorso giudiziario ha inizio con una condanna emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale, all’esito di un giudizio abbreviato, per un reato legato agli stupefacenti commesso nell’ottobre 2022. La sentenza veniva integralmente confermata dalla Corte d’Appello nel novembre 2023.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha quindi presentato ricorso per cassazione, basandolo su un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio. Nello specifico, si contestava una pena ritenuta troppo aspra, soprattutto se paragonata a quella, più mite, applicata alla coimputata tramite patteggiamento. Inoltre, il ricorrente evidenziava il proprio comportamento collaborativo, la modalità non particolarmente astuta di detenzione della droga e l’assenza di legami con la criminalità organizzata, oltre a far leva sulle sue condizioni personali e familiari.
Le ragioni del ricorso inammissibile
Il fulcro del ricorso verteva sulla presunta ingiustizia della pena. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha qualificato l’impugnazione come manifestamente infondata. Secondo gli Ermellini, i motivi addotti dal ricorrente non costituivano una critica argomentata e specifica della sentenza impugnata, ma si traducevano in doglianze vaghe e generiche.
Il ricorrente, di fatto, non ha evidenziato vizi logico-giuridici nella motivazione della Corte d’Appello, ma ha tentato di sollecitare una nuova valutazione del merito della vicenda. Questo tipo di richiesta esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione, che è un giudice di legittimità e non una terza istanza di giudizio. Le argomentazioni, costruite ‘in fatto’, censuravano il trattamento punitivo sulla base di elementi già esaminati e motivatamente disattesi dai giudici dei gradi precedenti. La motivazione della Corte d’Appello, sebbene definita ‘stringata’, è stata ritenuta sufficiente, logica e adeguata a giustificare la decisione sulla pena.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione deve basarsi su critiche specifiche e puntuali, capaci di individuare un errore di diritto o un vizio logico palese nella sentenza impugnata. Non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni difensive già respinte nei precedenti gradi di giudizio, sperando in una diversa valutazione dei fatti.
La Corte ha specificato che le deduzioni del ricorrente erano ‘vaghe e non specifiche’, non assolvendo così alla ‘tipica funzione di una critica argomentata’. La sentenza d’appello, al contrario, è stata giudicata ‘corredata da appropriata motivazione’ e ‘immune da vizi logico-giuridici’. Di conseguenza, essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi una mancanza di colpa da parte del ricorrente nel determinarne la causa, è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Conclusioni
L’ordinanza consolida l’orientamento secondo cui il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un’occasione per rimettere in discussione l’apprezzamento delle prove o la commisurazione della pena operate dai giudici di merito, a meno che la loro motivazione non sia manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente. Per evitare una declaratoria di inammissibilità, è fondamentale che il ricorso articoli censure precise, che si confrontino criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, anziché limitarsi a una generica lamentela sulla decisione.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati, vaghi e non specifici. Anziché evidenziare vizi di legge o di logica nella sentenza d’appello, il ricorrente ha tentato di ottenere un riesame dei fatti e della congruità della pena, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa significa che la motivazione della sentenza d’appello era ‘stringata ma sufficiente’?
Significa che, sebbene la spiegazione fornita dai giudici d’appello per confermare la pena non fosse particolarmente estesa, conteneva comunque gli elementi logico-giuridici essenziali per giustificare la decisione in modo coerente e non illogico, rispondendo adeguatamente alle censure sollevate dalla difesa.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione pecuniaria prevista dalla legge in questi casi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41362 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41362 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NARDO’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.NOME COGNOME ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Bari il 13 novembre 2023 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall’imputato, con cui il G.i.p. del Tribunale di Bari il 13 aprile 2023, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile di concorso nel reato di cui all’art. 73, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 20 ottobre 2022, in conseguenza condannandolo, operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia.
L’imputato si affida ad un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge (artt. 62-bis e 132-133 cod. pen.) e vizio di motivazione, che sarebbe mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in punto di individuazione del trattamento sanzioNOMErio, che sarebbe eccessivamente severo, anche in ragione – si assume – della ingiusta sproporzione rispetto alla sanzione meno grave applicata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. alla coimputata nello stesso fatto Manca COGNOME, del comportamento collaborativo tenuto dall’imputato sia nelle indagini sia nella celere definizione del processo, dell’assenza di strumenti per il confezionamento, della modalità non scaltre di custodia della droga, della mancanza di prova circa il collegamento con ambienti criminali, della condotta anteatta di vita dell’imputato e delle sue condizioni personali e familiari.
L’impugnazione è manifestamente infondata.
La pronunzia, infatti, è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici e rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).
Le riferite doglianze sono costruite in fatto e censurano il trattamento punitivo, benchè esso sia sorretto da stringata ma sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive che vengono disattese cognita causa (pp. 3-5 della sentenza impugnata).
4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella ‘misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18/09/2024.