Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Appello
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sul processo penale e, in particolare, sui requisiti necessari per presentare un ricorso in Cassazione. Quando un ricorso inammissibile viene dichiarato tale, significa che le questioni sollevate non superano il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte. Questo caso specifico ci aiuta a comprendere perché la mera riproposizione di argomenti già discussi in appello non è sufficiente e quali sono i limiti del sindacato della Cassazione sulla valutazione delle prove e sulla concessione delle attenuanti.
I Fatti del Processo: Dalla Corte d’Appello alla Cassazione
Il ricorrente si era rivolto alla Corte di Cassazione per contestare una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. I motivi del ricorso erano essenzialmente due. Il primo riguardava un presunto vizio di motivazione in relazione all’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa. Secondo la difesa, la ricostruzione dei fatti e l’interpretazione del materiale probatorio da parte dei giudici di merito non erano corrette. Il secondo motivo lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su una valutazione critica di entrambi i motivi presentati, ritenuti non idonei a superare il filtro di ammissibilità previsto per il giudizio di legittimità.
Le Motivazioni dietro il Ricorso Inammissibile
La Corte ha spiegato in modo dettagliato le ragioni della sua decisione. Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno osservato che le doglianze erano una semplice reiterazione di argomenti già esposti e valutati in sede di appello. Il ricorrente non si era confrontato adeguatamente con le argomentazioni precise e concludenti della Corte territoriale, rendendo il suo motivo aspecifico. La Cassazione ha sottolineato come la versione della persona offesa fosse stata valutata dai giudici d’appello in maniera logica, congrua e lineare, senza che emergessero profili di contrasto significativi con le altre prove.
Per il secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche, la Corte ha ribadito un principio consolidato: il giudizio di legittimità non può sindacare la decisione del giudice di merito se questa è sorretta da una motivazione giuridicamente corretta e logicamente ineccepibile. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva motivato il diniego evidenziando, da un lato, la gravità della condotta e, dall’altro, l’assenza di elementi positivi che potessero giustificare un trattamento sanzionatorio più mite.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è fondamentale che i motivi presentati siano specifici, critichino puntualmente le ragioni della decisione contestata e non si limitino a riproporre le stesse difese già respinte nei gradi precedenti. La decisione serve da monito sull’importanza di redigere ricorsi tecnicamente validi, pena non solo il rigetto, ma anche la condanna a sanzioni pecuniarie.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi sono generici, ripetitivi di doglianze già respinte nei gradi precedenti e non si confrontano specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione sull’attendibilità della persona offesa?
No, la valutazione dell’attendibilità di un testimone o della persona offesa è un giudizio di fatto riservato ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Cassazione può intervenire solo se la motivazione della sentenza è manifestamente illogica o contraddittoria, ma non può riesaminare le prove.
Per quale motivo la Cassazione può confermare il diniego delle circostanze attenuanti generiche?
La Cassazione conferma il diniego se la decisione del giudice di merito è supportata da una motivazione legalmente corretta e non illogica. Nel caso specifico, la gravità della condotta e l’assenza di elementi positivi a favore dell’imputato sono state considerate ragioni sufficienti a giustificare la mancata concessione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22132 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22132 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione in relazione all’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, è reiterativo d medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, argomentazioni con cui il ricorrente non si è adeguatamente confrontato con conseguente aspecificità del motivo di ricorso
Ciò premesso va evidenziato che la versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata dai giudici dell’appello in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa né alcun interesse all’accusa (vedi pagina 3 della sentenza impugnata).
rilevato che il secondo motivo, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità in presenza di una motivazione giuridicamente corretta e logicamente ineccepibile che – a pag. 5 della sentenza impugnata – da un lato, evidenzia la gravità della condotta posta in essere dal ricorrente e dall’altro lato, indica l’assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione al fine del riconoscimento delle invocate attenuanti (Sez. 4, n. 32872 dell’8/06/2022, COGNOME, Rv. 283489-01);
osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma’ il 23 aprile 2024
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