Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti nel processo penale di legittimità. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: non è possibile utilizzare il ricorso in Cassazione per riproporre questioni già valutate e respinte nei gradi di merito. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere meglio i confini del giudizio di legittimità e le conseguenze per chi presenta un ricorso non fondato su validi motivi di diritto.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per tentato furto aggravato, emessa in primo grado e confermata dalla Corte d’Appello di Bologna. L’imputato, non rassegnato alla decisione, decideva di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, affidando la sua difesa a un unico motivo di impugnazione basato sulla presunta violazione dell’articolo 49 del codice penale, che disciplina il cosiddetto ‘reato impossibile’.
Il Ricorso Inammissibile in Dettaglio
Il cuore della questione risiede nella natura del motivo di ricorso presentato. La difesa dell’imputato, nel lamentare la violazione dell’art. 49 c.p., ha di fatto riproposto le stesse argomentazioni già presentate e discusse davanti alla Corte d’Appello. Questo tipo di impugnazione viene definito ‘riproduttivo’ o ‘meramente reiterativo’.
La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti e le prove. Il suo compito è quello di ‘giudice della legittimità’, ovvero di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge. Proporre nuovamente argomentazioni già ‘adeguatamente vagliate e disattese’ dal giudice di merito, senza evidenziare un vizio di legittimità (come un’errata interpretazione della norma o un difetto di motivazione), trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un nuovo giudizio sul fatto, cosa non consentita in sede di Cassazione.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte, con motivazione sintetica ma estremamente chiara, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno rilevato che il motivo sollevato non era consentito dalla legge in sede di legittimità, proprio perché si limitava a ripresentare ‘profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito’. In altre parole, la Corte d’Appello aveva già risposto in modo esauriente e giuridicamente corretto alle obiezioni dell’imputato. Non essendoci nuovi e specifici vizi di legge da denunciare, il ricorso non superava il vaglio di ammissibilità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato: il ricorso per Cassazione deve essere mirato e specifico. Non è una terza chance per ridiscutere l’intera vicenda, ma uno strumento per correggere errori di diritto. La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è severa: oltre a rendere definitiva la condanna, comporta l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, in questo caso di 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito sull’importanza di redigere ricorsi fondati su critiche precise alla legittimità della sentenza impugnata, evitando inutili reiterazioni che conducono solo a un esito negativo e a un aggravio di spese.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva motivi di censura che erano già stati adeguatamente esaminati e respinti con argomentazioni corrette dalla Corte d’Appello, senza presentare nuovi vizi di legittimità.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per il reato di tentato furto aggravato, ai sensi degli articoli 56, 624 e 625 del codice penale.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo specifico caso è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20460 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20460 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, cod. pen. (capo A);
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che deduce l’inosservanza dell’art. 49 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. pag. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/05/2024