Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Limiti dell’Appello
Quando si impugna una sentenza, non basta essere convinti della propria ragione: è fondamentale rispettare le regole procedurali e formulare critiche precise e pertinenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda proprio questo, dichiarando un ricorso inammissibile e delineando chiaramente i confini entro cui deve muoversi la difesa. Il caso riguardava una condanna per minaccia aggravata, ma i principi espressi dalla Corte hanno una valenza generale e offrono importanti lezioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di minaccia aggravata. La Corte d’Appello, pur riformando parzialmente la sentenza di primo grado (escludendo la recidiva e rideterminando la pena), aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato. Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, basando la sua difesa su tre argomentazioni principali: la presunta carenza di motivazione della sentenza d’appello, la mancata riapertura del dibattimento per riesaminare un testimone (la moglie dell’imputato), e una critica all’attendibilità delle persone offese.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo, ritenendoli tutti infondati e, nel complesso, tali da rendere il ricorso inammissibile. Vediamo perché.
La Genericità delle Censure
Il primo motivo di ricorso è stato liquidato come generico. L’imputato, invece di contestare specifici passaggi argomentativi della sentenza d’appello, si era limitato a fare un generico rinvio ai motivi già esposti nell’atto di appello. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: un ricorso deve essere autosufficiente e contenere una critica puntuale alla decisione impugnata, non un semplice rimando a scritti precedenti.
La Richiesta di Nuove Prove in Appello
Il secondo motivo, relativo alla mancata riapertura dell’istruttoria per riesaminare un testimone, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha chiarito che la rinnovazione dell’istruttoria in appello è un istituto eccezionale. Può essere disposta solo se il giudice la ritiene indispensabile per decidere o in caso di prove nuove, scoperte dopo la sentenza di primo grado. Richiedere di risentire un testimone già esaminato non rientra, di regola, in queste casistiche, specialmente se la difesa non dimostra perché tale riesame sarebbe decisivo.
La Rivalutazione dei Fatti
Infine, il terzo e quarto motivo, con cui la difesa criticava la valutazione dell’attendibilità delle vittime, sono stati interpretati come un tentativo di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione del merito della vicenda. Questo, però, è precluso. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito: il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non ricostruire i fatti come un terzo grado di giudizio.
Le Motivazioni
La decisione della Corte si fonda su pilastri fondamentali della procedura penale. In primo luogo, il principio di specificità dei motivi di ricorso, che impone al ricorrente di articolare censure precise contro la sentenza impugnata. Un ricorso che si limita a ripetere argomenti già spesi o a rinviare ad altri atti è sterile e, pertanto, inammissibile.
In secondo luogo, la Corte ha riaffermato la natura eccezionale della rinnovazione dell’istruttoria in appello. Il processo d’appello non è un nuovo processo di primo grado. Si basa sulla presunzione di completezza delle prove raccolte in prima istanza. Solo circostanze straordinarie possono giustificare la riapertura della fase probatoria.
Infine, la decisione traccia una linea netta tra il giudizio di merito (riservato al Tribunale e alla Corte d’Appello) e il giudizio di legittimità (proprio della Cassazione). Tentare di utilizzare il ricorso per Cassazione per ottenere una diversa lettura delle prove, senza denunciare un vero e proprio vizio logico o un travisamento della prova, è una strategia destinata al fallimento.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito chiaro: un’impugnazione deve essere preparata con cura, precisione e consapevolezza dei limiti di ciascun grado di giudizio. Presentare un ricorso inammissibile non è solo inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche. La Corte, infatti, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a causa della palese infondatezza e colpa nell’aver proposto l’impugnazione. Questa decisione rafforza l’idea che l’accesso alla giustizia deve essere esercitato in modo responsabile, per evitare di sovraccaricare il sistema giudiziario con iniziative processuali prive di fondamento.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Un ricorso è considerato generico, e quindi inammissibile, quando non contiene una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata, ma si limita a fare un semplice e irrituale rimando ai motivi esposti in atti precedenti, come l’atto di appello.
È possibile chiedere di riesaminare un testimone nel processo d’appello?
No, di norma non è possibile. La rinnovazione dell’istruttoria per riesaminare un testimone già sentito è un evento eccezionale, lasciato alla discrezionalità del giudice. Può costituire motivo di ricorso per cassazione solo in relazione a prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado, non per un testimone già esaminato.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Se un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se l’inammissibilità è evidente e dovuta a colpa del ricorrente, la Corte lo condanna anche al pagamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una sanzione di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33224 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33224 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SALO’ il 27/08/1951
avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bresci che, in riforma della sentenza di primo grado, ha disapplicato la recidiva ha ridetermina trattamento sanzionatorio, confermandone la penale responsabilità per il delitto aggravato minaccia;
considerato che:
– il primo motivo di ricorso – che denuncia il vizio di motivazione in ordine alle pl contestazioni mosse dalla difesa in appello – non contiene una effettiva censura agli argomenti sp dalla decisione impugnata bensì assunti patentemente generici, facendo irrituale rimando all’atto appello (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 – dep. 2019, C., Rv. 275853 – 02: «in tema di ric per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell’appello dei motivi artico con l’atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell’impugna e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l’autonoma individuazione delle question si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto d contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottop verifica»; cfr. pure Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 – dep. 2015, B., Rv. 264879 – 01);
– il secondo motivo – che assume la mancata assunzione di una prova decisiva, ossia il nuovo esame di un teste (la moglie dell’imputato) già escusso – è manifestamente infondato in quanto la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d’impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giu d’appello può costituire violazione dell’art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen. solo ne – qui escluso dalla stessa difesa – di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (art. 603, comma secondo, cod. proc. pen.), e non in relazione alla mancata rinnovazione dell’istruttoria per esaminare un testimone che ha già deposto (Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, D Carlo, Rv. 240995 – 01); e nel resto la prospettazione difensiva è generica rispetto agli elemen fatto che, in tal modo, sarebbero stati pretermessi dalla Corte, considerato pure che, per costa giurisprudenza, la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunz completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non decidere allo stato degli atti (cfr., per tutte, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ric 266820-01, e Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, COGNOME, Rv. 203974-01); e non contiene una compiuta critica di legittimità all’impianto argomentativo della sentenza impugnata;
– il terzo motivo e il quarto motivo di ricorso – che adducono la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle persone – lungi dal muovere compiute censure di legittimità, hanno prospettato una ricostruzione alternati qui non consentita, senza neppure denunciare effettivamente il travisamento della prova che non può essere ritualmente prospettato offrendo un compendio degli elementi in atti ovvero facendo un riferimento parcellizzato alle risultanze acquisite (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, 268360 – 01);
2 GLYPH
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché -ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazion cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/07/2025.