Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Appello del PM nel Patteggiamento
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie più comuni per la definizione dei procedimenti penali, ma cosa succede quando l’accordo tra accusa e difesa viene recepito solo in parte dal giudice? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i limiti dell’azione del Pubblico Ministero in questi casi, dichiarando un ricorso inammissibile e ribadendo i confini invalicabili del giudizio di legittimità.
Il Contesto: Un Patteggiamento Parziale e l’Appello del Pubblico Ministero
Il caso nasce da una decisione del Giudice dell’udienza preliminare (GIP) di un tribunale italiano. Il GIP aveva accolto solo parzialmente la richiesta di patteggiamento concordata tra il Pubblico Ministero e un imputato. Quest’ultimo era accusato di bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta semplice e ricorso abusivo al credito. Il giudice aveva applicato la pena concordata solo per il reato di ricorso abusivo al credito, prosciogliendo invece l’imputato dalle più gravi accuse di bancarotta ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale.
Insoddisfatto di questa decisione, il Pubblico Ministero aveva proposto appello, ma la Corte d’Appello ha riqualificato l’atto come ricorso per Cassazione, trasmettendo gli atti alla Suprema Corte.
Le Ragioni del Ricorso Inammissibile secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione, con una motivazione netta e precisa, ha dichiarato il ricorso inammissibile. L’analisi della Corte si è concentrata sulla natura dei motivi addotti dal PM, riscontrandone la non conformità ai principi che regolano il giudizio di legittimità.
Primo Limite: Le Doglianze sul Fatto
I primi due motivi del ricorso del PM lamentavano una violazione di legge e un’errata valutazione delle prove in relazione ai reati di bancarotta per cui era intervenuto il proscioglimento. La Cassazione ha prontamente respinto queste censure, qualificandole come mere doglianze in punto di fatto. In altre parole, il PM non stava contestando un errore nell’applicazione della norma giuridica, ma stava cercando di ottenere una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio. Questo tipo di riesame è precluso alla Corte di Cassazione, il cui compito è verificare la corretta applicazione del diritto (giudizio di legittimità) e non ricostruire i fatti (giudizio di merito).
Secondo Limite: La Modifica dell’Imputazione
Il terzo motivo del ricorso denunciava un’errata interpretazione dell’art. 521 del codice di procedura penale. Anche in questo caso, la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Secondo i giudici, il PM non stava chiedendo una semplice riqualificazione giuridica del fatto (cioè dare un nome giuridico diverso allo stesso evento storico), ma un vero e proprio mutamento strutturale della contestazione. Una simile richiesta esula completamente dalle facoltà del ricorrente in sede di Cassazione e rappresenta un tentativo di alterare l’oggetto stesso del processo.
L’Accordo Subordinato e il ruolo del Ricorso Inammissibile
Un ulteriore elemento decisivo sottolineato dalla Corte è che il Pubblico Ministero non ha contestato la possibilità che le parti avessero raggiunto anche un accordo subordinato. Questo tipo di accordo prevede una soluzione alternativa (come quella poi adottata dal GIP) nel caso in cui la proposta di patteggiamento principale non venga integralmente accolta. La mancata contestazione di questo punto ha ulteriormente indebolito la posizione del PM, confermando la coerenza della decisione del primo giudice con la volontà negoziale delle parti.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base della declaratoria di inammissibilità sono radicate nei principi fondamentali del sistema processuale penale. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere il merito della causa. Il suo ruolo è quello di guardiano della legge, di organo che assicura l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione delle norme giuridiche. Qualsiasi ricorso che tenti di forzare questi confini, chiedendo una nuova valutazione delle prove o una modifica sostanziale dell’accusa, è destinato a essere dichiarato inammissibile. La Corte ha quindi riaffermato che le critiche del PM, essendo concentrate sulla sostanza dei fatti e non su vizi di legittimità, non potevano trovare accoglimento.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre un importante promemoria per gli operatori del diritto. Conferma che l’accesso alla Corte di Cassazione è strettamente limitato a questioni di pura legalità. Per il Pubblico Ministero, ciò significa che l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento parziale deve fondarsi su vizi procedurali o errori palesi nell’interpretazione del diritto, e non può trasformarsi in un’occasione per rimettere in discussione l’apprezzamento del giudice di merito. La decisione, dichiarando il ricorso inammissibile, solidifica la stabilità delle decisioni basate su accordi processuali, a meno che non siano affette da vizi di legittimità chiaramente identificabili.
Perché il ricorso del Pubblico Ministero è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i suoi motivi si basavano su contestazioni relative alla valutazione dei fatti e delle prove, e su una richiesta di modifica strutturale dell’imputazione, argomenti che non possono essere esaminati dalla Corte di Cassazione, la quale giudica solo sulla corretta applicazione della legge.
Può il Pubblico Ministero contestare in Cassazione il proscioglimento da alcuni reati nell’ambito di un patteggiamento?
Sì, ma solo se lamenta un errore di diritto o un vizio procedurale. Non può farlo se la sua contestazione si traduce in una richiesta di riconsiderare le prove o i fatti, poiché questo rientra nella valutazione di merito preclusa alla Corte di Cassazione.
Cosa significa che i motivi del ricorso erano ‘mere doglianze in punto di fatto’?
Significa che le critiche del Pubblico Ministero non riguardavano un’errata applicazione di una norma di legge, ma il modo in cui il giudice di primo grado aveva interpretato le prove e ricostruito gli eventi. Questo tipo di valutazione è di competenza esclusiva dei giudici di merito e non può essere rivista in Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11675 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11675 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a PELAGO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/10/2020 del GIP TRIBUNALE di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che la Corte di Appello di Firenze ha riqualificato quale ric:orso in Cassazione l’at di appello proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Firenze avverso la sentenza con cui il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Firenze accoglieva una delle due istanz di patteggiamento concordate e proscioglieva ex art. 129 cod. proc. pen. Mario AVV_NOTAIO dagli addebiti di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice da ritardata richiesta di fallimento, applicando la pena solo per l’ulteriore ipotesi di ricorso abusivo al credito;
Letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, tempestivamente depositata il 7 febbraio 2024, con cui, nell’interesse dell’imputato, ha invocato l’inammissibilità del ricorso pubblico ministero;
Rilevato che il primo ed il secondo motivo di ricorso – con cui il Pubblico Ministe ricorrente denunzia violazione di legge ed errata valutazione delle prove in relazione ai reati cui all’art. 216 e 217 L.F per cui vi è stato proscioglimento – non sono consentiti dalla legg sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;
Rilevato che il terzo motivo del ricorso – con cui il Pubblico Ministero ricorrente denunzi violazione di legge ed errata applicazione ed interpretazione dell’art. 521 cod. pen. in relazio al reato di cui all’art. 216 L.F. – è manifestamente infondato perché il ricorrente invoca mutamento strutturale della contestazione e non già una mera riqualificazione giuridica del fatto;
Rilevato che il pubblico ministero ricorrente non contesta la difformità tra accordo sentenza pronunziata e non mette in discussione che le parti abbiano raggiunto anche un accordo subordiNOME, nel caso in cui la proposta di patteggiamento, come poi è accaduto, non fosse integralmente recepita;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2024.