Ricorso Inammissibile: Quando non si può contestare il Patteggiamento in Appello
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i confini invalicabili dell’impugnazione contro una sentenza frutto di un accordo sulla pena in appello. La decisione sottolinea come, una volta raggiunto l’accordo, le parti rinuncino a contestare la congruità della sanzione, rendendo ogni successivo ricorso inammissibile se basato su tali motivi. Questo principio è fondamentale per comprendere la natura e la finalità del cosiddetto ‘patteggiamento in appello’.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in primo grado per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73, d.P.R. 309/1990), decideva, in accordo con la Procura, di accedere al ‘concordato in appello’ previsto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale. La Corte di Appello di Torino, recependo la richiesta concorde delle parti, riformava parzialmente la prima sentenza, rideterminando la pena.
Nonostante l’accordo raggiunto, il difensore dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione della sentenza d’appello in merito alla congruità della pena inflitta. In sostanza, si contestava che i giudici di secondo grado non avessero spiegato adeguatamente perché la pena concordata fosse giusta ed equa.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata, evidenziandone la manifesta infondatezza. I giudici hanno chiarito che l’impugnazione di una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. è soggetta a limiti molto stringenti, che non erano stati rispettati nel caso di specie.
L’inammissibilità deriva dal fatto che il ricorso era stato proposto per un motivo non consentito dalla legge. L’accordo sulla pena, per sua natura, implica una rinuncia delle parti a contestare la correttezza della quantificazione della sanzione, che è proprio l’oggetto del patto.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su un principio consolidato in giurisprudenza. Un ricorso contro una sentenza di ‘patteggiamento in appello’ è ammissibile solo ed esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
1. Vizi della volontà: quando il consenso dell’imputato all’accordo è stato viziato, ad esempio da errore o violenza.
2. Mancato consenso del pubblico ministero: se l’accordo non ha ricevuto il necessario assenso dell’accusa.
3. Contenuto difforme: qualora la sentenza del giudice si discosti da quanto pattuito tra le parti.
4. Illegalità della pena: se la sanzione applicata è illegale, ovvero non rientra nei limiti edittali previsti dalla legge per quel reato o è di un genere diverso da quello stabilito.
Il motivo sollevato dal ricorrente – la carenza di motivazione sulla congruità della pena – non rientra in nessuna di queste categorie. Anzi, è proprio uno degli aspetti a cui l’imputato rinuncia aderendo all’accordo. Di conseguenza, il ricorso è stato considerato un tentativo di rimettere in discussione un punto già definito e accettato dalle parti.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che il ‘concordato in appello’ è un istituto che mira alla deflazione del contenzioso e si fonda su un patto processuale che, una volta siglato, preclude ripensamenti sui punti oggetto dell’accordo. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è neutra: l’art. 616 del codice di procedura penale prevede che il proponente sia condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, quando l’inammissibilità è dovuta a colpa (come in questo caso, per la manifesta carenza di diligenza nel proporre un ricorso per motivi non consentiti), il ricorrente è condannato anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questa vicenda, la somma è stata quantificata in tremila euro. La decisione funge da monito: le impugnazioni devono essere fondate su motivi legalmente validi, altrimenti le conseguenze economiche per il cliente possono essere significative.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa a seguito di un ‘concordato in appello’ (patteggiamento in appello)?
Sì, ma solo per motivi molto specifici. Non si può contestare la congruità della pena concordata, ma solo vizi relativi alla formazione della volontà delle parti, al consenso del pubblico ministero, a una decisione del giudice non conforme all’accordo, o all’illegalità della sanzione inflitta.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava la carenza di motivazione sulla congruità della pena, un motivo non consentito dalla legge per questo tipo di sentenze, in quanto l’accordo tra le parti implica la rinuncia a tale contestazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro a causa della manifesta negligenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43801 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 43801 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Senegal il DATA_NASCITA (CODICE_FISCALE)
avverso la sentenza emessa il 17/03/2023 dalla Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione, con atto del proprio difensor avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, recependo la concorde richies avanzata dalle parti a norma dell’art. 599-bis, cod. proc. pen., in parziale ri della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena a lui inflitta per il d di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.
Il ricorso denuncia la carenza di motivazione sulla congruità della pena.
Si procede a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, perché proposto per un motivo non consentito, oltre ch generico, in quanto semplicemente enunciato.
Il ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., è ammissibile solo se deduca motivi relativi alla formazione della volo della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero su richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; sono inammissibil invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione d condizioni di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen., ed altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena, a meno che non si siano trasfusi nella illega della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero d dalla quella prevista dalla legge (tra moltissime altre, Sez. 2, n. 2200 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).
All’inammissibilità del ricorso consegue obbligatoriamente – ai sensi dell’a 616, cod. proc. pen. – la condanna del proponente alle spese del procedimento e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della caus d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). De somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2023.