Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione è Precluso dopo il Concordato
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. 7 Penale, n. 10977 del 2024, offre un importante chiarimento sui limiti dell’impugnazione a seguito di un ‘concordato in appello’, comunemente noto come patteggiamento in secondo grado. La pronuncia sottolinea come la scelta di questo rito alternativo comporti una rinuncia a far valere determinate doglianze, rendendo un eventuale successivo ricorso inammissibile. Analizziamo nel dettaglio la decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’imputato era stato condannato per un reato previsto dall’art. 73 del D.P.R. 309/1990, in materia di sostanze stupefacenti. In sede di appello, le parti avevano raggiunto un accordo sulla pena, formalizzato attraverso l’istituto del concordato ai sensi dell’art. 599 bis del codice di procedura penale. Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare un ulteriore ricorso per Cassazione.
La Questione Giuridica: Un Ricorso Basato su Motivi Rinunciati
Il ricorrente lamentava, quale unico motivo di impugnazione, la mancata valutazione da parte della Corte d’Appello di possibili cause di proscioglimento, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale. Secondo la difesa, il giudice d’appello avrebbe dovuto, prima di ratificare l’accordo, verificare l’assenza di palesi cause di non punibilità.
Tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto tale motivo non meritevole di accoglimento, definendo il ricorso inammissibile alla luce della natura stessa del concordato in appello.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha ribadito un principio consolidato in giurisprudenza: l’accesso al concordato in appello preclude la possibilità di sollevare in Cassazione doglianze relative a motivi che si considerano implicitamente rinunciati con l’accordo stesso. La legge circoscrive in modo tassativo le ragioni per cui è possibile impugnare una sentenza emessa a seguito di concordato.
I motivi ammessi sono esclusivamente quelli che attengono a:
1. La formazione della volontà della parte di accedere al concordato (ad esempio, per vizi del consenso).
2. Il consenso del pubblico ministero sulla richiesta.
3. Il contenuto della pronuncia del giudice, qualora sia difforme rispetto all’accordo pattuito tra le parti.
Al di fuori di queste specifiche ipotesi, ogni altra contestazione è preclusa. La Corte ha specificato che le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e ai vizi sulla determinazione della pena sono inammissibili.
Scegliendo il concordato, l’imputato accetta la pena concordata e, di conseguenza, rinuncia a contestare nel merito la propria colpevolezza e altri aspetti della decisione che non riguardino la validità dell’accordo stesso.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La decisione in esame rafforza la natura dispositiva e definitiva del concordato in appello. Gli avvocati e i loro assistiti devono essere pienamente consapevoli che tale scelta strategica comporta un’importante limitazione del diritto di impugnazione. La sentenza emessa ai sensi dell’art. 599 bis c.p.p. è quasi sempre una porta che si chiude sul processo, salvo i rari casi di vizi genetici dell’accordo. Questa ordinanza serve da monito: la valutazione sull’opportunità di un concordato deve tenere conto non solo del beneficio di una pena potenzialmente più mite, ma anche della quasi totale impossibilità di rimettere in discussione la decisione davanti alla Suprema Corte.
Dopo un ‘concordato in appello’, è sempre possibile fare ricorso in Cassazione?
No. Il ricorso è proponibile solo per motivi specifici e limitati, che riguardano la formazione della volontà delle parti, il consenso del pubblico ministero o la difformità tra la decisione del giudice e l’accordo raggiunto. Non è possibile contestare il merito della decisione.
La mancata valutazione delle cause di proscioglimento è un motivo valido per ricorrere in Cassazione dopo un concordato?
No. Secondo questa ordinanza, tale motivo è inammissibile. Con l’accettazione del concordato, l’imputato rinuncia implicitamente a sollevare questioni relative alla propria colpevolezza o alla sussistenza di cause di non punibilità.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro. La sentenza impugnata diventa così definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10977 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10977 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 27563/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. (condanna per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990);
esaminato il motivo di ricorso, relativo alla mancata valutazione di cause di proscioglime ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.;
ritenuto il motivo inammissibile, essendo, in tema di concordato in appello, proponibi ricorso in cassazione che deduca solo motivi relativi alla formazione della volontà della par accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenu difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai mo rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. p pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2023.