Ricorso Inammissibile: Quando non si Può Contestare una Sentenza di Patteggiamento
L’ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i rigidi limiti entro cui è possibile impugnare una sentenza frutto di un ‘concordato in appello’. Il caso in esame dimostra come un ricorso inammissibile non solo venga respinto, ma comporti anche conseguenze economiche per chi lo propone. Vediamo nel dettaglio la vicenda e i principi di diritto affermati dai giudici.
I Fatti del Caso: Dal Concordato in Appello al Ricorso in Cassazione
Un imputato, condannato per il reato di riciclaggio, aveva raggiunto un accordo con la Procura Generale presso la Corte di Appello per la rideterminazione della pena. La Corte di Appello, accogliendo la richiesta concorde delle parti, applicava una pena di 3 anni, 3 mesi e 20 giorni di reclusione, oltre a 5.000 euro di multa.
Nonostante l’accordo raggiunto, il difensore dell’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava la motivazione della sentenza: a suo dire, era carente, contraddittoria e manifestamente illogica riguardo alla determinazione della pena (il cosiddetto trattamento sanzionatorio).
La Questione del Ricorso Inammissibile nel Patteggiamento
Il cuore della questione legale ruota attorno alla natura del patteggiamento in appello, disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale. Questo istituto rappresenta un negozio processuale, un vero e proprio accordo con cui le parti esercitano un potere dispositivo riconosciuto dalla legge. Una volta che tale accordo viene ‘consacrato’ nella decisione del giudice, non può essere modificato unilateralmente da chi lo ha promosso o vi ha aderito.
La Corte di Cassazione ha ribadito che presentare un ricorso inammissibile su queste basi è un errore procedurale, poiché i motivi per cui si può impugnare un concordato sono tassativamente limitati dalla legge.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. I giudici hanno spiegato, richiamando consolidata giurisprudenza, che il ricorso avverso una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo in casi specifici:
1. Vizi della volontà: Se si contesta un difetto nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Mancanza del consenso: Se viene meno il consenso del pubblico ministero sulla richiesta.
3. Decisione difforme: Se la pronuncia del giudice è diversa da quanto concordato tra le parti.
4. Illegalità della pena: Se la pena concordata è illegale (ad esempio, inferiore ai minimi edittali).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha dedotto nessuno di questi motivi, ma ha contestato la logicità della motivazione sulla pena, che era proprio l’oggetto dell’accordo da lui stesso accettato. Tale motivo di ricorso è estraneo all’ambito di controllo consentito, rendendo l’impugnazione priva di fondamento.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La decisione della Cassazione ha importanti implicazioni. In primo luogo, rafforza la natura di ‘accordo vincolante’ del patteggiamento in appello, limitando ripensamenti pretestuosi. In secondo luogo, la declaratoria di inammissibilità ha comportato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., una doppia condanna per il ricorrente: al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa sanzione è dovuta alla ‘colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, ovvero all’aver intrapreso un’azione legale senza averne i presupposti, sprecando risorse giudiziarie.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento in appello per criticare la motivazione sulla quantificazione della pena?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che non è un motivo valido. La contestazione della motivazione sulla pena non rientra tra le ragioni ammesse per impugnare un accordo liberamente sottoscritto tra le parti e recepito dal giudice.
Quali sono i motivi validi per presentare ricorso in Cassazione contro un concordato in appello?
Il ricorso è ammissibile solo se si lamentano vizi relativi alla formazione della volontà di patteggiare, al consenso del pubblico ministero, o qualora la decisione del giudice sia difforme rispetto all’accordo raggiunto o la pena applicata sia illegale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e, se viene ravvisata una colpa, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, come avvenuto in questo caso con una sanzione di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26154 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 26154 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Di COGNOME NOME nato ad Andria il 15/03/1962 avverso la sentenza del 23/10/2023 della Corte di Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME preso atto che il procedimento in parola viene trattato con il rito ‘ de plano ‘
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 23/10/2023 con cui la Corte di appello di Bari ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 3, mesi 3, giorni 20 di reclusione ed euro 5.000,00 di multa in relazione al reato di riciclaggio.
Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge.
Questa Corte di cassazione ha avuto più volte modo di rilevare che il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. è ammissibile solo qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di
accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto a quanto concordato, motivi non riscontrabili nel caso di specie.
Nel concordato in appello, infatti, le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato – salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata – da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 – 01).
4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 13 maggio 2025