Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 17802 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 19/03/2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 17802 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Composta da
Presidente –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 20/10/2000 in Marocco avverso la sentenza del 14/01/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 14 gennaio 2025 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazione ai reati di rapina, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.
Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata pronuncia di sentenza di proscioglimento.
Il ricorso è inammissibile in quanto assolutamente generico e dedotto per motivi non consentiti; l’invocato difetto di motivazione non è, infatti, immediatamente evincibile dal tenore del ricorso in quanto il ricorrente si è limitato alla mera declinazione di argomentazioni apodittiche prive di un nesso critico con la sentenza impugnata.
Il Collegio ritiene che non possa trovare ingresso nel giudizio di legittimità tale generica denuncia di vizi poiché essa risulta incompatibile con le caratteristiche del rito speciale (con riguardo alla impossibilità per il giudice di sostituirsi alla determinazione delle parti), sicché è inammissibile la denuncia di presunti errori valutativi che non risultano palesi dal provvedimento impugnato. Peraltro, il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è adeguato all’accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all’art. 129
NOME COGNOME
NOME COGNOME
R.G.N. 3794/2025
cod. proc. pen., e ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati, dall’altro motivatamente ritenendo la congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto. Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dall’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. Un., n. 5777 del 27 marzo 1992, COGNOME, Rv. 191135; Sez. Un., n. 10372 del 27 settembre 1995, COGNOME, Rv. 202270; Sez. Un., n. 20 del 27 ottobre 1999, COGNOME, Rv. 214637).
4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 19/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME