Ricorso Inammissibile: I Limiti del Giudizio della Corte di Cassazione
Quando un imputato viene condannato nei primi due gradi di giudizio, l’ultima via percorribile è il ricorso alla Corte di Cassazione. Tuttavia, questo strumento ha dei limiti ben precisi. Un’ordinanza recente chiarisce perfettamente perché un ricorso inammissibile viene respinto quando mira a una nuova valutazione dei fatti, un compito che non spetta alla Suprema Corte. Questo principio è fondamentale per comprendere la struttura del nostro sistema giudiziario.
I Fatti del Processo
Il caso in esame riguarda un individuo condannato dalla Corte d’Appello per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990, relativo alla produzione e detenzione di sostanze stupefacenti. Secondo la Corte di merito, le prove raccolte dimostravano chiaramente che la coltivazione non era destinata a un uso personale, bensì alla cessione a terzi. Gli elementi decisivi sono stati il quantitativo della sostanza sequestrata, la percentuale di principio attivo e le modalità di coltivazione, giudicate non rudimentali.
I Motivi del Ricorso
La difesa dell’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due principali motivi:
1. Errata applicazione della legge penale: Si contestava la valutazione della responsabilità penale, sostenendo che i giudici di merito avessero interpretato male le prove.
2. Vizio di motivazione: Si lamentava una motivazione contraddittoria e illogica sia riguardo alla determinazione della pena (in relazione agli artt. 132 e 133 c.p.p.) sia per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La Suprema Corte ha sottolineato che il suo compito non è quello di condurre un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda, ma di verificare la legittimità e la coerenza logica della decisione impugnata.
La Valutazione dei Fatti: Competenza Esclusiva del Giudice di Merito
Il primo motivo di ricorso è stato respinto perché le doglianze sollevate non rientravano nel numerus clausus delle censure ammissibili in sede di legittimità. In altre parole, la difesa chiedeva alla Cassazione di rivalutare le prove e la ricostruzione dei fatti, un’attività riservata esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. La Corte ha ritenuto che la sentenza d’appello fosse sorretta da una motivazione congrua e logica, che spiegava chiaramente l’iter giuridico seguito per giungere alla condanna.
La Determinazione della Pena e le Attenuanti
Anche il secondo motivo è stato giudicato infondato. La Corte di merito aveva motivato in modo coerente la severità della pena e la negazione delle attenuanti generiche, facendo riferimento a elementi concreti come:
* La gravità del fatto.
* La personalità negativa dell’imputato, desunta dai suoi precedenti penali.
* L’assenza di elementi positivi che potessero giustificare un trattamento sanzionatorio più mite.
La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: la valutazione sulla congruità della pena è insindacabile in sede di legittimità, a meno che non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, cosa che non è avvenuta nel caso di specie.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici che hanno esaminato direttamente le prove e ascoltato i testimoni. Il suo controllo è formale e logico: si limita a verificare che la sentenza impugnata sia stata scritta rispettando le norme procedurali e che il ragionamento seguito sia esente da vizi manifesti di logica o contraddizioni. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione completa e razionale sia sulla colpevolezza sia sulla determinazione della pena, rendendo ogni censura inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma che il ricorso in Cassazione non è un’opportunità per rimettere in discussione l’intera vicenda processuale. Le censure devono essere specifiche e focalizzate su errori di diritto o vizi logici della motivazione, non su una diversa interpretazione delle prove. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, sancendo la definitività della condanna.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e la ricostruzione dei fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o la ricostruzione dei fatti. Il suo compito è limitato a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, senza entrare nel merito delle valutazioni probatorie, che sono di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado.
Perché sono state negate le attenuanti generiche all’imputato?
Le attenuanti generiche sono state negate perché i giudici di merito hanno ritenuto prevalenti gli elementi negativi, come la gravità del fatto, la personalità dell’imputato e i suoi precedenti penali, e non hanno riscontrato elementi positivi di valutazione idonei a giustificare una riduzione della pena.
Cosa significa che un ricorso è “inammissibile” e quali sono le conseguenze?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito perché non rispetta i requisiti previsti dalla legge. Ad esempio, perché solleva questioni di fatto e non di diritto. La conseguenza principale è che la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36628 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36628 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto da COGNOME NOME a mezzo del difensore.
Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’ar 73 comma 5 D.P.R. 309/1990; 2. Contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. proc. pen. ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, l cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette, come nel presente caso, da motivazione congrua, idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili i termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 1 e 2 della sentenza, laddove ha posto in rilievo le circostanze dalle quali è desumibile la destinazione alla cessione e alla vendita della sostanza stupefacente coltivata (quantitativo della sostanza caduta in sequestro, percentuale di principio attivo, modalità affatto rudimentali della coltivazione).
Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto, la negativa personalità dell’imputato, che annovera altri precedenti penali, l’assenza di positivi elementi di valutazione idonei alla concessione del beleficio;
considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 luglio 2024
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