Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Riesamina i Fatti
L’ordinanza in esame, emessa dalla Corte di Cassazione, offre un’importante lezione sui confini del giudizio di legittimità e chiarisce perché un ricorso inammissibile sia l’esito inevitabile quando si tenta di trasformare la Suprema Corte in un terzo grado di merito. Il caso riguarda un imputato condannato per ricettazione che ha cercato di rimettere in discussione elementi di fatto già vagliati nei precedenti gradi di giudizio.
Il Percorso Giudiziario
Un uomo, condannato in primo e secondo grado per il reato di ricettazione, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando diverse presunte violazioni. I suoi motivi di appello si concentravano su tre aspetti principali: un vizio procedurale relativo ai termini per comparire in giudizio, una contestazione sulla sua effettiva responsabilità penale e, infine, una critica sulla determinazione della pena e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Corte
La Corte ha esaminato punto per punto le doglianze dell’imputato, rigettandole tutte e dichiarando il ricorso inammissibile nella sua interezza. Vediamo nel dettaglio le argomentazioni della Suprema Corte.
Primo Motivo: la Presunta Violazione dei Termini a Comparire
L’imputato sosteneva che non fosse stato rispettato il termine di quaranta giorni concesso per preparare la difesa nel giudizio d’appello. La Cassazione ha ritenuto questo motivo manifestamente infondato. Come emergeva dalla sentenza impugnata, la Corte d’Appello, accortasi del problema, aveva provveduto a rinviare l’udienza, garantendo così all’imputato il pieno rispetto del termine di legge. La questione era, quindi, già stata risolta correttamente nel grado precedente.
Secondo Motivo: il tentativo di un riesame nel merito è un ricorso inammissibile
I motivi più significativi del ricorso riguardavano la contestazione della responsabilità per il reato di ricettazione. L’imputato deduceva la mancanza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato. La Cassazione ha prontamente bloccato questo tentativo, ricordando che il suo ruolo non è quello di un terzo giudice di merito. Valutare se gli elementi del reato sussistano o meno sulla base delle prove è compito esclusivo del Tribunale e della Corte d’Appello. Alla Cassazione spetta solo controllare che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e non basata su errori di diritto. Poiché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata e giuridicamente corretta, le lamentele dell’imputato si sono qualificate come mere ‘doglianze in punto di fatto’, non ammissibili in sede di legittimità.
Terzo Motivo: la Discrezionalità del Giudice sulla Pena
Infine, l’imputato criticava la mancata motivazione sulla quantità della pena inflitta e sul diniego delle attenuanti generiche. Anche questo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la graduazione della pena, così come la concessione delle attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere deve essere esercitato seguendo i criteri indicati dagli articoli 132 e 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere, etc.). In Cassazione è possibile censurare solo una motivazione assente, palesemente illogica o contraddittoria, cosa che nel caso di specie non sussisteva, avendo il giudice di merito adeguatamente giustificato le sue scelte.
Le Motivazioni
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nella netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. La Corte di Cassazione non è un ‘super-giudice’ che può riaprire l’istruttoria o fornire una nuova valutazione delle prove. Il suo compito è garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle regole processuali. Quando un ricorso, come quello in esame, si limita a riproporre le stesse questioni di fatto già decise, senza individuare specifici vizi di legge o di logica manifesta nella motivazione, si scontra inevitabilmente con una declaratoria di inammissibilità. Questa decisione comporta non solo il rigetto del ricorso ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Conclusioni
Questa pronuncia è un monito per chi intende adire la Suprema Corte: un ricorso per cassazione deve essere tecnicamente impeccabile e focalizzato su questioni di puro diritto. Tentare di ottenere una terza valutazione dei fatti è una strategia destinata al fallimento, che conduce a un esito di ricorso inammissibile e a ulteriori oneri economici. La discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle prove e nella commisurazione della pena è ampia e sindacabile in sede di legittimità solo entro limiti molto stretti, legati alla presenza di vizi logici o giuridici evidenti e non a una diversa lettura del materiale probatorio.
È possibile contestare la ricostruzione dei fatti di un processo davanti alla Corte di Cassazione?
No, la Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Non può riesaminare le prove o la ricostruzione dei fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Un ricorso che si limita a contestare i fatti è considerato inammissibile.
Il mancato rispetto del termine per comparire in appello rende sempre nullo il processo?
Non necessariamente. Nel caso specifico, la Corte d’Appello ha sanato il problema rinviando l’udienza e concedendo all’imputato il termine corretto di 40 giorni, rendendo così il motivo di ricorso infondato.
La determinazione della pena da parte del giudice può essere criticata in Cassazione?
Sì, ma solo se la motivazione è totalmente assente, manifestamente illogica o contraddittoria. La scelta della pena e la concessione o meno delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché adeguatamente motivate secondo i criteri di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32007 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32007 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di leg relazione agli artt. 178, 179 lett. c), 184, 185 cod. proc. pen., per il rispetto del temine a comparire è manifestamente infondato, avendo la Corte appello proceduto al rinvio dell’udienza, così concedendo all’imputato il ter libero di giorni quaranta a comparire nel giudizio di appello (cfr. pag. 6 sentenza impugnata);
considerato che il secondo e terzo motivo di ricorso con i quali si con l’affermazione di responsabilità in ordine al delitto di ricettazione, deduce mancanza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato, non sono consenti dalla legge in sede di legittimità perché costituiscono mere doglianze in pun fatto, a fronte di una motivazione che indica gli elementi fondanti l’afferma di responsabilità ritenuti decisivi, dotati di sufficiente pregnanza contenu con argomentazioni giuridicamente corrette in assenza di manifeste illogicità vedano pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata);
considerato che il motivo che eccepisce l’omessa motivazione in punto di determinazione della pena e diniego delle attenuanti generiche non è consent dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, seco l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anch relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggrav ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del gi merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 1 pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assol attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevan veda, in particolare pag. 9 della sentenza impugnata);
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, •I 9 luglio 2024
Il consigliere estens -Il presi 9dte