Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può Riesaminare i Fatti
La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sul merito, ma di un organo di legittimità. Con l’ordinanza in esame, i Giudici hanno dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per bancarotta fraudolenta, chiarendo i confini invalicabili tra la valutazione dei fatti, riservata ai giudici di merito, e il controllo sulla corretta applicazione della legge, compito esclusivo della Suprema Corte.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna per Bancarotta al Ricorso
Il caso ha origine dalla condanna di un imprenditore per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, confermata sia in primo grado dal Tribunale di Cosenza, sia in secondo grado dalla Corte di Appello di Catanzaro. Secondo l’accusa, l’imputato avrebbe sottratto beni dal patrimonio aziendale a danno dei creditori. Non accettando la decisione, l’imprenditore ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Suprema Corte
L’imputato ha contestato la sentenza d’appello lamentando, in primo luogo, un vizio di motivazione e un travisamento della prova riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale. In sostanza, chiedeva alla Cassazione di riconsiderare le prove per giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito.
Con il secondo motivo, deduceva la violazione di legge e un ulteriore vizio di motivazione in merito alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero l’intenzione di commettere l’illecito. Anche in questo caso, la difesa mirava a una rilettura degli elementi processuali.
La Corte di Cassazione ha respinto entrambe le censure, dichiarando il ricorso nel suo complesso inammissibile.
Limiti al Sindacato di Legittimità e il Ricorso Inammissibile
La decisione della Suprema Corte si fonda sulla netta distinzione tra il giudizio di merito e il sindacato di legittimità. I giudici hanno chiarito che un ricorso inammissibile è quello che, come nel caso di specie, tenta di sovrapporre una propria valutazione del materiale probatorio a quella operata dal giudice di merito.
La Cassazione non può riesaminare le prove, valutare l’attendibilità di un testimone o la credibilità di un documento. Il suo compito è verificare che la sentenza impugnata non contenga errori di diritto o vizi di motivazione gravi, come la mancanza totale di argomentazioni, la loro manifesta illogicità o contraddittorietà. Le censure che riguardano la persuasività o la puntualità della motivazione non sono ammesse in questa sede.
Le Motivazioni della Corte
Analizzando il primo motivo, la Corte ha spiegato che le critiche del ricorrente erano dirette a contestare la “persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità” della motivazione dei giudici di merito. Questi, tuttavia, sono aspetti che non rientrano nel perimetro del controllo di legittimità. Chiedere una diversa comparazione dei significati probatori equivale a chiedere un nuovo giudizio sui fatti, operazione vietata in Cassazione.
Per quanto riguarda il secondo motivo, relativo all’elemento soggettivo del reato, i Giudici lo hanno ritenuto inammissibile perché fondato su “deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste”. Le argomentazioni si risolvevano in un mero dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali, attività precluse alla Corte Suprema.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza in esame è un’importante lezione pratica per chiunque si approcci al giudizio di Cassazione. Evidenzia che un ricorso non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi difensive, sperando in una terza valutazione del materiale probatorio. Per avere successo, è necessario individuare specifici errori di diritto o vizi logici macroscopici nella sentenza impugnata.
La decisione conferma la natura della Corte di Cassazione come custode della legge e della sua uniforme interpretazione, non come un giudice superiore dei fatti. Per l’imputato, la dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure proposte dall’imputato non denunciavano vizi di legittimità, ma miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove e dei fatti, un’attività che esula dalle competenze della Corte di Cassazione e spetta esclusivamente ai giudici di merito (primo e secondo grado).
Quali tipi di vizi di motivazione possono essere fatti valere in Cassazione?
In sede di legittimità, sono deducibili solo i vizi di motivazione attinenti alla mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà del ragionamento del giudice. Non sono invece ammesse le censure che attaccano la persuasività, l’adeguatezza o la puntualità della motivazione, né quelle che sollecitano una differente interpretazione delle prove.
Cosa comporta per il ricorrente la dichiarazione di inammissibilità?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29275 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29275 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TAURIANOVA il 16/08/1970
avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza, con cui l’imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale;
rilevato che, con il primo motivo, il ricorso deduce il vizio di motivazione e il travisamento della prova in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato;
ritenuto che esso sia inammissibile, atteso che le censure appaiono dirette a sovrapporre all’interpretazione delle risultanze probatorie operata dal Giudice di merito una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare a una decisione diversa e, come tali, le stesse si pongono all’esterno del perimetro del sindacato di legittimità (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482 01), non essendo in questa sede deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla mancanza, dalla manifesta illogicità, dalla contraddittorietà e, dunque, le doglianze che attaccano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti quanto all’attendibilità, alla credibilità, all spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 – 01);
rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato;
ritenuto che esso sia inammissibile in quanto fondato su deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste e i quanto le doglianze si risolvono nel dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolte dai Giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 25 giugno 2025.