Ricorso Inammissibile: I Limiti del Giudizio della Corte di Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione non significa ottenere un terzo grado di giudizio nel quale riesaminare i fatti. La Suprema Corte ha un ruolo ben preciso: quello di giudice di legittimità. Una recente ordinanza chiarisce nuovamente i paletti che rendono un ricorso inammissibile, sottolineando l’importanza di formulare motivi specifici e di non sconfinare in valutazioni di merito. Analizziamo il caso per comprendere meglio questi principi.
Il Contesto Giudiziario
La vicenda trae origine da una condanna per tentato furto in abitazione, aggravato e commesso in concorso, emessa dal Tribunale di primo grado. La sentenza veniva confermata dalla Corte d’Appello, che riteneva le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata all’imputato. Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali.
I Motivi del Ricorso e perché è stato dichiarato Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati dalla difesa, rigettandoli entrambi e dichiarando l’intero ricorso inammissibile. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa decisione.
Primo Motivo: la Proibita “Rilettura” dei Fatti
Con il primo motivo, il ricorrente lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla sua responsabilità penale. La Cassazione ha prontamente liquidato questa censura come inammissibile. Il motivo, infatti, non evidenziava un errore di diritto o un’illogicità manifesta nel ragionamento dei giudici d’appello, ma si limitava a proporre una diversa ricostruzione dei fatti.
Questo tipo di critica, definito come “mere doglianze in punto di fatto”, non è consentito in sede di legittimità. La Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato: il suo compito non è quello di effettuare una “rilettura” degli elementi di prova, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. Se la motivazione della sentenza impugnata è esente da vizi logici e giuridici, come nel caso di specie, la Cassazione non può intervenire.
Secondo Motivo: la Genericità della Censura e il Ricorso Inammissibile
Il secondo motivo di ricorso contestava la motivazione sia sul reato che sull’applicazione della pena. Anche in questo caso, la Corte ha rilevato un vizio che ha portato a dichiarare il ricorso inammissibile: la genericità. Secondo i giudici, il motivo era privo dei requisiti previsti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. In altre parole, la critica era formulata in modo così vago da non permettere alla Corte di individuare i rilievi specifici mossi alla sentenza e, di conseguenza, di esercitare il proprio sindacato.
Il Bilanciamento delle Circostanze: una Valutazione Discrezionale
Un punto toccato indirettamente dal ricorso riguardava il giudizio di comparazione tra le circostanze aggravanti (la recidiva) e le attenuanti generiche. Il giudice d’appello le aveva ritenute equivalenti. La Cassazione ha colto l’occasione per ricordare che anche questa valutazione è tipicamente di merito.
Il bilanciamento delle circostanze sfugge al controllo di legittimità, a meno che non sia frutto di palese arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico. Se il giudice di merito, come in questo caso, giustifica la sua scelta (l’equivalenza) ritenendola la più idonea a garantire l’adeguatezza della pena in concreto, e lo fa con un riferimento congruo agli elementi decisivi, la sua decisione è insindacabile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fondato la sua decisione sull’inammissibilità del ricorso su principi cardine del processo penale di legittimità. In primo luogo, il divieto di rivalutare il merito della vicenda, poiché il giudizio di Cassazione è un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza logica della motivazione, non un terzo grado di giudizio sui fatti. In secondo luogo, il requisito di specificità dei motivi di ricorso, essenziale per consentire alla Corte di esercitare la propria funzione. La mancanza di critiche puntuali e circostanziate rende il motivo generico e, quindi, inammissibile. Infine, l’ampia discrezionalità del giudice di merito nel bilanciare le circostanze, un’operazione sindacabile solo in caso di irragionevolezza palese.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve come un importante promemoria per chi intende impugnare una sentenza penale in Cassazione. È fondamentale che i motivi di ricorso siano focalizzati su questioni di diritto o su vizi logici evidenti e dimostrabili della motivazione, evitando di chiedere alla Suprema Corte una nuova valutazione delle prove. Ogni critica deve essere specifica, chiara e ben argomentata, pena la dichiarazione di un ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali. La decisione conferma la natura del giudizio di legittimità come strumento di controllo e non come un’ulteriore istanza per rimettere in discussione i fatti accertati nei gradi precedenti.
Perché la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti di un processo?
La Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di effettuare una “rilettura” degli elementi di fatto, ma di verificare che il giudice precedente abbia applicato correttamente la legge e abbia motivato la sua decisione in modo logico e non contraddittorio. La valutazione dei fatti è riservata in via esclusiva ai giudici di primo e secondo grado.
Cosa rende un motivo di ricorso “generico” e quindi inammissibile?
Un motivo di ricorso è considerato generico quando non indica in modo specifico gli elementi che sono alla base della critica alla sentenza impugnata. Deve essere formulato in modo tale da consentire al giudice dell’impugnazione di individuare con precisione i rilievi mossi e di esercitare il proprio controllo, come prescritto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
La decisione del giudice sul bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è sempre insindacabile in Cassazione?
Non sempre, ma quasi. Il giudizio di comparazione tra circostanze opposte è una valutazione discrezionale tipica del giudice di merito. Sfugge al sindacato della Cassazione a meno che non sia il risultato di un mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. Se il giudice fornisce una motivazione sufficiente per la sua scelta (ad esempio, l’equivalenza), la sua decisione non è censurabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26047 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26047 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 19/05/1976
avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bolog confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Rimini, che a affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di tentato abitazione di cui agli artt. 110, 56, 624-bis, 625 n. 2, 61 n. 5 cod. pen., con equivalente alle ritenute circostanze attenuanti generiche, e l’aveva condann pena ritenuta di giustizia;
che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia viola legge e vizio di motivazione in relazione al reato contestato, non è consentito da in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazion da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vi giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particol della sentenza impugnata). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decision valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
che il secondo motivo, che contesta vizio di motivazione in relazione al contestato e all’applicazione della pena, è generico per indeterminatezza perch dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in qua di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indic elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al gi dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacat
che il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in di legittimità implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di me sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbi ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo r quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a rit idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931). E nella specie l’onere argomentativo del giud adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti de o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata);
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorre pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’articolo 616, comma 1, cod
pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si rep equo fissare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2025
Il Presidente