Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11806 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11806 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti dai NOME COGNOME nato a TORCHIAROLO il 13/11/1957 COGNOME NOME nato a TERAMO il 27/04/1969 NOME COGNOME nato a FROSINONE il 07/09/1975
avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila, che, pur rideterminando la pena finale, ha confermato nel resto la pronuncia del Giudice di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili del delitto di furto pluriaggravato;
letta la memoria presentata via PEC dagli imputati e lette, altresì, le conclusioni scritte presentate dal Difensore della parte civile, senza alcuna nota spese;
ritenuto che il ricorso proposto da NOME COGNOME sia inammissibile perché costituito da:
-un primo e un secondo motivo, con i quali la ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale, nonché vizi di motivazione in ordine al riconoscimento del suo concorso nel reato e in relazione alla valutazione del compendio probatorio, che, oltre ad essere manifestamente infondati, sono rivalutativi e, dunque, non consentiti in sede di legittimità, perché finalizzati a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito con motivazione congrua e logica in punto di affermazione della responsabilità dell’imputata (si veda, in particolare, pag. 6 del provvedimento impugnato);
-un terzo motivo, con il quale la ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., non consentito in sede di legittimità, posto che, non risultando dall’incontestata sintesi dei motivi di appello riportata nella sentenza impugnata che l’imputata avesse formulato doglianze su tale tema, esso non può essere dedotto, per la prima volta, nel giudizio di legittimità, alla luce del combinato disposto degli artt. 606, comma 3 e 609, comma 2, cod. proc. pen.;
ritenuto che i ricorsi proposti da COGNOME e COGNOME siano inammissibili perché:
-l’unico motivo, con il quale i ricorrenti denunziano inosservanza della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 625-bis e 62, n. 4, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, perché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle concrete modalità del fatto (si veda, in particolare, quanto riportato a pag. 5 della sentenza impugnata, ove è stato puntualizzato, tra l’altro, che il valore dei beni sottratti e l’entità della somma sottratta non permettevano di concedere quanto richiesto);
-esso, in ogni caso, è manifestamente infondato, posto che è ius receptum che la concessione dell’attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone
necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 – 01);
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
ritenuto, altresì, che non debba disporsi la condanna degli imputati alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, posto che la stessa, nella memoria prodotta, non ha diffusamente argomentato sui motivi di impugnazione proposti, essendosi limitata a chiedere la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso e l rifusione delle spese di costituzione di parte civile, senza peraltro allegare alcunché in ordine alle stesse (cfr. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, COGNOME, in motivazione);
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile.
Così deciso il 26 febbraio 2025
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