Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione definisca i confini del proprio giudizio, dichiarando un ricorso inammissibile quando non rispetta i requisiti di legge. Comprendere queste dinamiche è fondamentale per chiunque si approcci al sistema giudiziario penale. Il caso analizzato riguarda un imputato che, dopo la condanna in Corte d’Appello, ha tentato la via del ricorso per cassazione, vedendosi però respingere le proprie istanze in modo netto e per motivi proceduralmente ben definiti. Approfondiamo le ragioni di questa decisione.
I Fatti del Processo e i Motivi del Ricorso
Il ricorrente aveva impugnato una sentenza della Corte d’Appello, sollevando principalmente due questioni. La prima era una critica alla qualificazione giuridica dei fatti, un punto già ampiamente discusso e rigettato dai giudici nei precedenti gradi di giudizio. La seconda, invece, contestava la motivazione della sentenza d’appello riguardo al bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, ritenuta meramente apparente.
L’imputato sosteneva, in sostanza, che i giudici di merito avessero errato sia nell’inquadrare legalmente la sua condotta sia nel non aver dato il giusto peso alle circostanze a suo favore al momento di decidere la pena.
L’inammissibilità del Ricorso per Ripetitività delle Censure
La Corte di Cassazione ha subito chiarito un principio cardine del giudizio di legittimità: non è una terza istanza di giudizio sui fatti. Il primo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già vagliate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione non può riesaminare nel merito questioni già decise, a meno che non emergano vizi di legittimità, come un’errata applicazione della legge o una motivazione mancante o palesemente illogica. Ripetere le stesse doglianze senza evidenziare un vizio specifico rende il motivo del ricorso inammissibile.
Il Giudizio di Bilanciamento e la Discrezionalità del Giudice
Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha ribadito che il giudizio di bilanciamento delle circostanze rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Questa valutazione può essere censurata in sede di legittimità solo se risulta frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano giustificato la scelta di considerare equivalenti le circostanze (cosiddetta “equivalenza”), ritenendola la soluzione più adeguata per la congruità della pena. Secondo la Cassazione, una motivazione del genere, seppur sintetica, è sufficiente a superare il vaglio di legittimità, poiché esprime un criterio di adeguatezza non arbitrario. Allo stesso modo, la determinazione della pena base e la sua graduazione sono espressione del potere discrezionale del giudice, basato sugli articoli 132 e 133 del codice penale, e non possono essere oggetto di una nuova valutazione in Cassazione.
Le Motivazioni della Cassazione
Le motivazioni della Corte sono nette e si fondano su principi consolidati. In primo luogo, un ricorso è inammissibile se si limita a riproporre le stesse questioni di merito già esaminate, senza individuare un vizio di legittimità. In secondo luogo, le valutazioni discrezionali del giudice di merito, come il bilanciamento delle circostanze e la quantificazione della pena, sfuggono al sindacato della Cassazione se non sono palesemente arbitrarie o illogiche. La Corte non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha analizzato le prove e i fatti. La decisione di ritenere la pena congrua attraverso l’equivalenza delle circostanze è una motivazione sufficiente che impedisce la censura in questa sede.
Conclusioni
L’ordinanza conferma che la strada per la Cassazione è stretta e ben delineata. Non basta essere insoddisfatti della sentenza per ottenere una revisione. È necessario formulare censure specifiche che riguardino la violazione di legge o vizi logici della motivazione, evitando di riproporre questioni di fatto. La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della serietà del filtro operato dalla Suprema Corte per evitare un uso strumentale dell’impugnazione.
È possibile riproporre in Cassazione gli stessi motivi di censura già esaminati e respinti nei gradi di merito?
No, non è consentito. La Corte di Cassazione ha stabilito che un motivo di ricorso è inammissibile se è meramente riproduttivo di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito, in quanto il giudizio di legittimità non è una terza istanza per riesaminare i fatti.
La Corte di Cassazione può riesaminare la decisione del giudice sul bilanciamento delle circostanze?
No, a meno che la decisione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico. Il giudizio di comparazione tra circostanze opposte è una valutazione discrezionale tipica del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità se sorretta da una motivazione sufficiente, anche se sintetica.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa così definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45771 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45771 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CAMPOBASSO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME
Considerato che il primo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimit poiché meramente riproduttivo di profili di censura in punto di qualificazione giuridica adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argoment diritto indicati a p. 3 della motivazione della sentenza;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l’apparenza della motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento, è manifestamente infondato, posto che le statuizio relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono & sindacato di legittimità qualora non si frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a rite la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 de 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
ritenuto che la della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per continuazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionament illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel ca di specie – non ricorre;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2023
I Consigliere COGNOME tensore COGNOME
Il Presidente