Ricorso Inammissibile: L’Analisi della Cassazione
Quando un processo arriva all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, le regole del gioco cambiano. Non si tratta più di riesaminare i fatti, ma di controllare la corretta applicazione della legge. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché tentava, di fatto, di ottenere un terzo giudizio di merito. Analizziamo insieme la decisione per comprendere i confini del sindacato di legittimità.
I Fatti di Causa e i Motivi del Ricorso
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello che ne aveva confermato la condanna. L’interessato ha presentato ricorso in Cassazione basandolo su tre motivi principali:
1. Vizio di motivazione: L’imputato contestava la valutazione delle prove, in particolare le dichiarazioni della persona offesa e di un testimone, proponendo una lettura alternativa dei fatti e dell’attendibilità delle fonti. Inoltre, criticava la mancata applicazione dell’istituto della desistenza volontaria.
2. Errata qualificazione giuridica: Si chiedeva alla Corte di derubricare il reato contestato in quello, meno grave, di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
3. Mancata concessione delle attenuanti generiche: L’imputato lamentava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendolo ingiustificato.
In sostanza, la difesa mirava a una riconsiderazione completa della vicenda processuale, sia sul piano probatorio sia su quello sanzionatorio.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato in toto le doglianze, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento: la Corte di Cassazione è giudice della legittimità, non del merito. Questo significa che non può sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella dei giudici dei gradi precedenti, né verificare la tenuta logica della sentenza attraverso modelli di ragionamento alternativi.
I giudici hanno smontato ogni motivo di ricorso, evidenziandone la natura puramente di merito o la sua ripetitività rispetto a quanto già eccepito e respinto in appello.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fornito motivazioni precise per ciascun punto. Per quanto riguarda la valutazione delle prove, ha ribadito che è precluso alla Cassazione saggiare l’attendibilità dei testimoni o fornire una diversa lettura dei dati processuali, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia palesemente illogica, cosa non riscontrata nel caso di specie.
Anche le censure relative alla desistenza volontaria e alla derubricazione del reato sono state giudicate inammissibili perché si risolvevano in una “pedissequa reiterazione” dei motivi d’appello. La Corte ha specificato che il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica proprio della sentenza di secondo grado, non una semplice riproposizione delle stesse difese.
Infine, sul diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha confermato la correttezza dell’operato del giudice di merito. Quest’ultimo, con motivazione logica, non aveva ravvisato elementi positivi a favore dell’imputato. La Cassazione ha ricordato un principio consolidato: nel motivare il diniego, il giudice non è tenuto a esaminare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi per la sua valutazione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un importante monito sulle corrette modalità di redazione di un ricorso per cassazione. La decisione evidenzia che non è sufficiente dissentire dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito per ottenere un annullamento della sentenza. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di un’impostazione che non coglie la specifica funzione della Corte di Cassazione.
L’insegnamento pratico è chiaro: il ricorso deve concentrarsi su precise violazioni di legge o su vizi logici manifesti e decisivi della motivazione, evitando di trasformarsi in un appello mascherato. La riproposizione acritica dei motivi d’appello, senza un confronto puntuale con le ragioni della sentenza impugnata, è una strategia destinata al fallimento, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione è considerato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando non contesta specifici vizi di legittimità della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello (pedissequa reiterazione) o chiede una nuova valutazione dei fatti e delle prove, compito che esula dalle competenze della Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione può riesaminare le testimonianze per valutarne l’attendibilità?
No, la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali, come le testimonianze, a quella effettuata dai giudici di merito. Il suo compito è verificare la coerenza e la logicità della motivazione della sentenza, non ricostruire i fatti.
Per quale motivo possono essere negate le attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice di merito, con una motivazione esente da vizi logici, non individua elementi positivamente valutabili a favore dell’imputato. Non è necessario che il giudice analizzi e confuti ogni singolo elemento dedotto, essendo sufficiente che si basi su quelli ritenuti decisivi per la sua valutazione complessiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16732 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16732 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciandone la illogicità sulla base della diversa lettura dei dati processuali e di un diverso giudizio di rilevanza o, comunque, di attendibilità delle fonti di prova – in particolare i relazione alle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dall’unica testimone de relato non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
considerato che la seconda doglianza contenuta nel primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata configurazione dell’istituto della desistenza volontaria, non supera la soglia di ammissibilità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito nelle pp. 5-6 della sentenza impugnata – laddove si specifica che la condotta minatoria è stata portata a compimento-, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata derubricazione del reato in quello di tentato esercizio arbitrario delle proprie si risolve nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nelle molteplici argomentazioni esposte a p. 5 della sentenza impugnata;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 6 della sentenza impugnata ove il giudice del merito non individua alcun elemento positivamente valutabile a favore dell’imputato) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti
generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorev dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia rifer quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tut altri da tale valutazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa del ammende.
Roma, 20 febbraio 2024