Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Quando un processo arriva all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, le regole si fanno più stringenti. Non si possono più discutere i fatti, ma solo la corretta applicazione delle norme. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga rigettato quando non rispetta questi paletti. Analizziamo il caso di una condanna per spendita di denaro falso, dove i motivi del ricorso sono stati giudicati troppo generici e focalizzati su una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato previsto dall’art. 455 del codice penale, relativo all’utilizzo di monete contraffatte. Dopo la condanna in primo grado, anche la Corte d’Appello di Roma aveva confermato la sentenza. L’imputato, non rassegnato, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza. Con il primo, sosteneva che la sentenza d’appello fosse viziata nella motivazione, in quanto si sarebbe limitata a confermare la decisione precedente senza un’analisi autonoma. Con il secondo, lamentava l’assenza di prove sufficienti a dimostrare la sua condotta illecita.
La Decisione della Corte di Cassazione: Un Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, valutando se il ricorso stesso possieda i requisiti per essere giudicato. In questo caso, la risposta è stata negativa, portando alla conferma definitiva della condanna e all’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte ha spiegato in modo dettagliato le ragioni della sua decisione, analizzando separatamente i due motivi di ricorso presentati dalla difesa.
Il Primo Motivo: Genericità e Manifesta Infondatezza
Il primo motivo, che lamentava un vizio di motivazione per il presunto recepimento passivo della sentenza di primo grado, è stato considerato ‘intrinsecamente generico’ e ‘manifestamente infondato’. La Cassazione ha chiarito che non è sufficiente affermare in modo astratto che una sentenza d’appello confermi quella precedente. È necessario dimostrare che i giudici di secondo grado non abbiano risposto specificamente ai motivi di appello. In questo caso, invece, la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse adeguatamente risposto alle censure mosse dall’imputato, rendendo la critica generica e, quindi, inammissibile.
Il Secondo Motivo: Le Doglianze di Fatto non Ammesse in Cassazione
Il secondo motivo, relativo alla presunta mancanza di prove, è stato giudicato ancora più nettamente inammissibile. La Corte ha ribadito un principio cardine del suo ruolo: la Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che non può riesaminare le prove o proporre una ricostruzione dei fatti diversa da quella stabilita nei primi due gradi di giudizio, soprattutto in presenza di una ‘doppia conforme di condanna’. Le critiche dell’imputato sono state qualificate come ‘mere doglianze in punto di fatto’, un tentativo non consentito di ottenere una terza valutazione del materiale probatorio, che la legge riserva esclusivamente ai giudici di merito.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione della Cassazione è un’importante lezione sul funzionamento del processo penale e sui limiti del ricorso in ultimo grado. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, condannato al pagamento delle spese e di una somma a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce che per accedere al giudizio di legittimità è indispensabile formulare censure specifiche sulla violazione di legge o su vizi logici evidenti della motivazione, evitando di riproporre questioni fattuali già ampiamente dibattute e decise nei precedenti gradi di giudizio. La chiarezza del quadro probatorio delineato dalle due sentenze conformi ha reso ogni tentativo di rivalutazione in questa sede del tutto vano.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano viziati: il primo è stato ritenuto generico e manifestamente infondato, mentre il secondo si basava su mere doglianze di fatto, che non sono ammesse nel giudizio di legittimità.
Cosa significa che un motivo di ricorso si basa su ‘mere doglianze in punto di fatto’?
Significa che il ricorrente non contesta un errore nell’applicazione della legge, ma cerca di ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti. Questo tipo di valutazione è precluso alla Corte di Cassazione, che può solo verificare la correttezza giuridica della decisione.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 Euro a favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la dichiarazione di inammissibilità ha reso definitiva la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15330 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15330 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’ar 455 cod. pen.;
Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in quanto la sentenza di secondo grado si sarebbe limitata a recepire quella di primo grado, è intrinsecamente generico, poiché si sostanzia in mere affermazioni astratte ed è manifestamente infondato, dato che la sentenza impugnata risponde adeguatamente ai motivi di appello;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che si duole dell’assenza di prova della condotta illecita dell’imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/03/2024