Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 17644 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17644 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a CASERTA
avverso l’ordinanza in data 16/11/2023 del TRIBUNALE DI NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
sentito l’AVV_NOTAIO che, nell’interesse di COGNOME NOME, ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento;
lette altresì le memorie fatte pervenire dall’AVV_NOTAIO, nell’interesse di COGNOME NOME.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME COGNOME, per il tramite dei propri difensori, impugna l’ordinanza in data 16/11/2023 con la quale il Tribunale di Napoli ha confermato l’ordinanza in data 13/09/2023 del G.i.p. del Tribunale di Napoli, che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di associazione ex art. 416bis cod. pen. (capo 1) ed estorsione aggravata (capi 2 e 3).
Deduce:
Con gli Avvocati NOME COGNOMENOME COGNOME e NOME COGNOME.
1.1. Nullità dell’ordinanza per violazione di legge in relazione agli artt. 267 e 271 cod. proc. pen..
Con il primo motivo viene eccepita l’inutilizzabilità dei risultati del intercettazioni per il difetto di motivazione sia dei decreti autorizzativi genetici, di quelli successivi di proroga, oltre che in ragione della loro irreperibilità fascicolo del procedimento, fatta eccezione per quelli relativi al periodo compreso tra agosto 2018 e febbraio 2019.
Specifica che i decreti autorizzativi relativi a questo periodo sono motivati con un mero rinvio per relationem alla richiesta del pubblico ministero e alle indagini in corso, senza che sia data dimostrazione che il giudice abbia preso cognizione del contenuto degli atti richiamati.
1.2. Violazione di legge e vizio di omessa motivazione, in relazione all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen..
La censura viene rivolta alla mancata retrodatazione dei termini della misura cautelare.
1.2.1. A tale proposito si assume che il tribunale ha erroneamente escluso la retrodatazione osservando che la contestazione dell’associazione era c.d. aperta, atteso che nel caso in esame la difesa aveva addotto elementi dai quali ricavare che COGNOME non era partecipe dell’associazione che gli viene contestata, ma di un sodalizio a esso contrapposto e che, anzi, tale associazione denominata clan COGNOME era oramai inoperativa, così emergendo quella rescissione che viene apoditticamente superata e non presa in considerazione dal tribunale.
1.2.2. Il ricorrente evidenzia altresì come il tribunale abbia erroneamente ritenuto necessario il profilo della connessione al fine di applicare l’istituto d retrodatazione, là dove, invece, all’indomani della sentenza della Corte costituzionale n. 408 del 2005, il disposto di cui all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. può riferirsi anche alle ipotesi in cui risulta che gli elementi necessari emettere la nuova ordinanza erano già conoscibili all’epoca della prima, a prescindere da profili di connessione.
Requisito, quest’ultimo, che si assume sussistente nel caso in esame.
1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi d colpevolezza.
In questo caso si assume l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione in relazione all’esistenza del clan COGNOME e alla partecipazione a esso di COGNOME. In tale prospettiva vengono censurati gli elementi valorizzati dal tribunale, quali precedenti giudiziali sul clan COGNOME, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizi la sentenza di condanna a carico degli indagati nel procedimento denominato RAGIONE_SOCIALE, l’asserita egemonia del clan su zone della provincia di Avellino, Benevento e Caserta, con presunte estorsioni nella valle di Suessola, il tentativo di inserimento del gruppo di San Felice a sant’Agata de’ Goti lamentato da COGNOME, la presunta riconducibilità al clan degli episodi recenti contenuti nella investigativa dei CC di Montesarchio del
2 COGNOME
v. ,
2022, il presunto controllo, da parte del COGNOME, del territorio di Airola, il presun ruolo di spicco del COGNOME in seno al clan, l’assenza di contestazione associativa nell’ordinanza cautelare n. 1/2023 a carico del COGNOME, la presunta cessazione del clan COGNOME attestata dall’ordinanza custodiale n. 133/2022.
Il ricorrente lamenta altresì il travisamento della prova in relazione alla valutazione della gravità indiziaria con riferimento alle estorsioni di cui ai capi 2 3, rispetto ai quali viene denunciato uno scambio di persona, accompagnato dall’omessa valutazione delle deduzioni e allegazioni difensive.
1.4. Violazione di legge e difetto assoluto di motivazione in relazione all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen..
A tale riguardo si assume che il tribunale non ha speso un rigo di motivazione per giustificare la configurabilità dell’aggravante, nonostante le specifiche deduzioni svolte dalla difesa sul punto, superate dai giudici di merito con affermazioni assertive e apodittiche, tali da perpetuare i medesimi vizi argomentativi contenuti nell’ordinanza genetica e sindacati con l’istanza di riesame.
1.5. Violazione di legge e difetto assoluto di motivazione in relazione alle esigenze cautelari, alla loro concretezza e attualità e alla scelta della misura.
Con riferimento a tali temi il ricorrente lamenta la mancanza di una motivazione che consenta di individuare l’iter logico seguito dal giudice per rigettare le argomentazioni difensive in punto di insussistenza del pericolo di recidiva.
Secondo la difesa il tribunale ha fatto ricorso a mere clausole di stile, anche con riguardo alla scelta della misura cautelare.
1.6. I primi due motivi vengono ulteriormente sostenuti con successiva memoria difensiva.
Con l’AVV_NOTAIO.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’estorsione contestata al capo 2 e alla sua conflittualità rispetto al ruolo attribuito a RAGIONE_SOCIALE n sodalizio.
Il ricorrente evidenzia come l’estorsione del capo 2 (così come quella del capo 3) siano decontestualizzate rispetto al territorio asseritamente di competenza di COGNOME. Vengono ripercorsi i contenuti delle conversazioni intercettate al fine di evidenziare come il tribunale abbia ricostruito i fatti in maniera fantasiosa e a pod ittica.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’estorsione contestata al capo 3), motivazione apodittica in relazione all’intercettazione posta a suo fondamento, che è la medesima posta a base dell’estorsione di cui al capo 2.
La difesa assume che la motivazione non fa comprendere le ragioni per cui COGNOME è stato ritenuto gravemente indiziato per questo fatto estorsivo, al cui riguardo vengono ripercorsi i contenuti delle conversazioni intercettate.
3 COGNOME
A9.›.•,
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla partecipazione del ricorrente all’associazione di cui al capo A) ritenuta in contraddizione con le risultanze investigative e con la documentazione prodotta dalla difesa.
La difesa ritiene che la motivazione spesa dal tribunale in relazione alla partecipazione di COGNOME al clan RAGIONE_SOCIALE sia apodittica e assertiva, oltre che contraddittoria, là dove lo stesso pubblico ministero indica COGNOME quale partecipe anche del Clan COGNOME.
Infine, secondo il ricorrente -diversamente da quanto ritenuto dal tribunale-, nella vicenda in esame non poteva ritenersi configurata una sorta di confederazione tra i diversi sodalizi, in quanto dalle intercettazioni emergeva la conflittualità t soggetti coinvolti nella vicenda.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili per le ragioni che si vanno a specificare.
Con il primo motivo d’impugnazione, i ricorrenti deducono per la prima volta in sede di legittimità l’inutilizzabilità dei decreti autorizzativi intercettazioni.
1.1. A tale riguardo, è bensì vero che tale eccezione può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, ma ciò al ricorrere di precise che condizion dovendosi ribadire che l’eccezione di inutilizzabilità sollevata per la prima volta cassazione non può involgere valutazioni di fatto, delle suddette intercettazioni, quando si voglia farla derivare da un asserito difetto di motivazione del decreto di autorizzazione, precedentemente mai denunciato (cfr. in questo senso, Sez. 3, Sentenza n. 32699 del 27/02/2015, Rv. 264518 – 01).
Nel caso in esame, invero, i ricorrenti pongono -in via principale- un problema di adeguatezza della motivazione, così come risultante nella combinazione con la motivazione contenuta nelle richieste dei pubblici ministeri. Tanto importa che -in sostanza- si chiede alla Corte di cassazione di effettuare un controllo di merito e valutativo sulla motivazione che è precluso al giudice della legittimità.
Va puntualizzato che l’orientamento che riconosce la possibilità di dedurre per la prima volta in cassazione il difetto di motivazione dei decreti autorizzativi riferisce alle sole ipotesi di mancanza di motivazione e non alle ipotesi in cui s chiede di valutare la congruità di una motivazione esistente, per come richiedono i ricorrenti nel caso in esame.
1.2. Rimane generica e aspecifica l’ulteriore obiezione con cui, invece, viene dedotta la mancanza totale dei decreti di proroga delle intercettazioni.
Tale mancanza, infatti, non viene dedotta in termini di certezza oggettivamente acclarata circa l’effettiva mancanza dei decreti di proroga, ma solo
in termini di mancato rinvenimento da parte della difesa, cui correva l’obbligo invece- di dimostrare che in effetti e in concreto i decreti di proroga non erano stati emessi, facendo risultare la loro mancanza.
A ciò si aggiunga che il riferimento ai decreti di proroga è generico e omnicomprensivo, mentre si sarebbero dovuti indicare in maniera specifica, con puntuale riferimento alle conversazioni cui esse si riferiscono e alla loro portata decisiva di tali conversazioni nella struttura argomentativa del provvedimento impugnato, tale che la mancanza ne provoca l’implosione.
Il motivo, in effetti, si risolve in una deduzione astratta, genericamente riferita a tutti i decreti autorizzativi, senza indicare né allegare quelli ch concreto e nello specifico, riguardano le conversazioni riferibili alla posizion dell’indagato, dalla cui inutilizzabilità potrebbe discendere l’implosione del costrutt accusatorio, così come validato dal G.i.p. e dal Tribunale.
Va ricordato, infatti, che «in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pen l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affe dal vizio e chiarirne altresì l’incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato», (Sez. 6 – , Sentenza n. 1219 del 12/11/2019 Ud., dep. il 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123 – 01).
A eguale conclusione di inammissibilità per carenza d’interesse o comunque- per la sua mancata esplicitazione si perviene in relazione alla denunciata violazione dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen..
I ricorrenti, invero, sviluppano le loro argomentazioni al fine di dimostrare la violazione dell’art. 297, comma 3, cod. proc., ma, nel fare ciò, tralasciano di specificare quale effetto favorevole ne deriverebbe all’indagato ove la doglianza fosse accolta.
A fronte di tale evenienza, è già stato spiegato che «l’interesse all’accoglimento della richiesta di retrodatatazione della decorrenza del termine di durata della custodia cautelare nel caso di c.d. contestazione a catena sussiste solo qualora da essa derivi un diverso e favorevole computo del termine di durata della custodia cautelare nella fase delle indagini preliminari, tale da comportare la scarcerazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile, perché generico, il motivo di impugnazione con il quale era stata lamentata la violazione dell’art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. senza, tuttavia, dedurre la possibilità che, per effetto della retrodatazione del termine, la misura applicata avesse perso efficacia, posto che il difensore si era invece limitato a richiamare l’interesse alla retrodatazione all luce della elaborazione giurisprudenziale), (Sez. 6, Sentenza n. 14510 del 09/03/2016, Tarantino, Rv. 266677 – 01).
Ne discende l’inammissibilità del motivo d’impugnazione, non essendo specificato se dalla retrodatazione discende la scarcerazione dell’indagato.
I restanti motivi di entrambi i ricorsi sono inammissibili per plurime ragioni,
3.1. Anzitutto sono manifestamente infondate le denunce di omessa motivazione diffusamente esposte con riguardo alla partecipazione al sodalizio, alle estorsioni di cui ai capi 2 e 3, alla configurabilità dell’aggravante di cui all’art. bís.1 cod. pen., alla sussistenza di esigenze cautelari, alla loro attualità e concretezza e alla scelta della misura cautelare adeguata a contenere le ritenute esigenze cautelari.
Tutti temi puntualmente affrontati dal tribunale, che: a) ha ritenuto l’esistenza del clan COGNOME e la partecipazione a esso di COGNOME in base ai precedenti giudiziali e alla ricostruzione offerta dalle dichiarazioni dei collaborato di giustizia COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME e COGNOME NOMENOME dai risultato delle intercettazioni versate in atti, inoltre, ha rinvenu ruolo di COGNOME e il sistema organizzato attorno alla sua figura, oltre che i suo collegamenti funzionali alla commissione di reati con le figure di spicco della criminalità organizzata. Gli elementi a carico di COGNOME sono stati ulteriormente e dettagliatamente specificati alle pagine 52 e seguenti del provvedimento impugnato, alla cui lettura si rimanda; b) con riguardo all’estorsione di cui al capo 2, il tribun ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sulla base delle dichiarazioni rese da COGNOME NOME, Fabbricatore NOME e COGNOME NOME, dalle conversazioni intercettate il 29 agosto e il 4 settembre 2018, oltre che da quelle registrate il 14/11/2018. In relazione a tale episodio, i giudici hanno anche rinvenuto i tratti caratterizzanti l’aggravante delle modalità mafiose, in quanto responsabili evocavano l’interesse del sodalizio alla pretesa economica; c) con riguardo al capo 3), i giudici hanno fondato il giudizio di gravità indiziaria a cari di COGNOME sulla base delle dichiarazioni di COGNOME NOME e delle conversazioni intercettate il 21.10.2018, il 14.11.2018, il 16.11.2018, il 01/12/2018, 06/12/2018, il 09/12/2018, il 18/12/2018, il 13/03/2019, il 06/08/2019. Anche in questo caso il tribunale ha ritenuto la sussistenza dell’aggravante delle modalità mafiose, in quanto l’estorsione veniva perpetrata evocando l’interesse del sodalizio; d) con riguardo alle esigenze cautelari e alla scelta della misura, il tribunale ha valorizzato la gravità dei fatti, la loro reiterazione in ambiente criminale, il ru ricoperto da COGNOME nell’ambito del sodalizio, il particolare allarme sociale che ne è scaturito, il forte legame fiduciario con i soggetti preposti ai vertici dell’associazio tale da garantire una fitta rete di relazione. Tutti elementi che sono stati ritenu idonei a confermare la doppia presunzione prevista dall’art. 275 cod. proc. pen.. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.2. Accanto alla manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione, va ulteriormente rilevato che entrambi i ricorsi -nei motivi già riassunti
N, DATA_NASCITA………..
nella parte espositiva- sono interamente volti a offrire una valutazione delle emergenze procedimentali alternativa a quella dei giudici di merito.
Va a tal proposito ricordato che in tema di misure cautelari personali «il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884 – 01; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, Lupo Rv. 252178).
3.3. Nell’alveo delle questioni di merito devono essere ricondotte anche tutte le censure contenute nei due ricorsi in relazione alla corretta lettura dei contenut delle conversazioni intercettate.
A tale proposito va ricordato che «in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite», (Sez. 3 – , Sentenza n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 01).
Manifesta illogicità ed irragionevolezza che non si rinviene nella motivazione del provvedimento impugnato.
3.4. Va, infine, segnalato che si colloca tra le doglianze di merito anche la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi esposti dalla difesa, atteso che con essa sia tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri, in una prospettiva difensiva e antagonista alla ricostruzione offerta dai giudici.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi presentati nell’interesse di COGNOME e la condanna dello stesso COGNOME al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1 disp. att. cod. proc. pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, Disp. Att. Cod. Proc. Pen..
Così deciso il 19 marzo 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il P esidente