Ricorso inammissibile: quando la Cassazione non può riesaminare le prove
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, confermando un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio nel merito. Quando un ricorso inammissibile viene presentato, le conseguenze per il ricorrente possono essere significative, inclusa la condanna a sanzioni pecuniarie. Analizziamo il caso per comprendere meglio.
I fatti del processo
Il ricorrente, condannato in Corte d’Appello per il reato di rapina, ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali. In primo luogo, contestava la valutazione delle prove che avevano portato alla sua condanna, in particolare il riconoscimento fotografico effettuato con ‘assoluta certezza’ dalla persona offesa e da sua moglie. Secondo la difesa, tale valutazione era errata e andava riconsiderata.
In secondo luogo, il ricorso lamentava un vizio di motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio. Nonostante fosse stata esclusa l’aggravante della partecipazione di più persone riunite, la pena non era stata ridotta di conseguenza, e la difesa riteneva la motivazione della Corte d’Appello su questo punto insufficiente.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello procedurale, stabilendo che il ricorso non possedeva i requisiti per essere esaminato. Di conseguenza, la condanna del ricorrente è diventata definitiva, con l’aggiunta dell’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni del ricorso inammissibile
La Corte ha spiegato in modo dettagliato le ragioni della sua decisione. Riguardo al primo motivo, i giudici hanno ribadito che la Cassazione opera in ‘sede di legittimità’. Ciò significa che il suo compito non è quello di effettuare una nuova valutazione dei fatti o delle prove, come ad esempio la credibilità di un testimone o la certezza di un riconoscimento. Tale attività è di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado. Un ricorso in Cassazione può contestare la motivazione della sentenza precedente solo se questa presenta vizi logici evidenti o palesi errori nell’applicazione della legge, cosa che nel caso di specie non è stata riscontrata. La motivazione della Corte d’Appello era, al contrario, congrua e priva di difetti.
Per quanto riguarda il secondo motivo, relativo alla mancata riduzione della pena, la Corte lo ha definito ‘del tutto generico e comunque manifestamente infondato’. Il ricorrente, infatti, non si era confrontato specificamente con le argomentazioni giuridiche della Corte d’Appello, che erano peraltro in linea con la giurisprudenza consolidata della stessa Cassazione.
Conclusioni
Questa ordinanza è un importante promemoria sulle funzioni e i limiti del ricorso in Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione delle prove fatta da un giudice per ottenere una revisione dalla Suprema Corte. È necessario dimostrare che la sentenza impugnata soffre di un vizio giuridico o di una palese illogicità nel suo ragionamento. Presentare un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche ulteriori costi per il ricorrente, rendendo la sua posizione processuale ancora più gravosa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché chiedeva alla Corte di Cassazione una nuova valutazione delle prove, funzione che spetta ai giudici di merito, e perché i motivi presentati erano generici e non criticavano in modo specifico e pertinente le argomentazioni della sentenza d’appello.
È possibile contestare in Cassazione un riconoscimento fotografico?
Non è possibile contestare il merito del riconoscimento, ovvero chiedere alla Cassazione di stabilire se era attendibile o meno. Si può contestare solo la motivazione della sentenza che lo ha considerato valido, ma unicamente se tale motivazione presenta evidenti errori logici o giuridici.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25175 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25175 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, diretto a contestare la valutazione delle prove su cui si è fondata l’affermazione di responsabilità per il delitto di rapina, non è consentito in sede di legittimità, sollecitando una diversa ponderazione del compendio istruttorio, in presenza di una congrua motivazione priva di vizi logicogiuridici (cfr. pp. 3-4, in tema di riconoscimento in termini di assoluta certezza da parte della persona offesa e della moglie in sede di individuazione fotografica);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata incidenza sul trattamento sanzioNOMErio dell’esclusione dell’aggravante delle più persone riunite, risulta del tutto generico e comunque manifestamente infondato, non confrontandosi con la corretta argomentazione in punto di diritto, coerente con la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 29599 del 07/10/2020, COGNOME, Rv. 279712);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2024.