Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8846 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8846 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a NAPOLI il 12/02/1983
avverso la sentenza del 06/04/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale NOME NOME era stato condannato in relazione ai reati di agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 453-455 cod. pen.;
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
che il primo motivo di ricorso è privo di specificità estrinseca, perché merament reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sente impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente no effettivamente confrontato;
che il ricorrente, con il secondo motivo, prospetta questioni non consentite nel giudiz di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’esercita in aderenza ai principi e negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che i cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motiv (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cili Rv. 238851); che, «in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di meri insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcu dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei cr di valutazione adoperati» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838);
che la motivazione della sentenza impugnata sulla recidiva risulta in linea con l’obbli argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 5859 del 27/10/2011, COGNOME, Rv. 251690;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore sidente