Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, confermando il principio secondo cui un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando si tenta di trasformare la Suprema Corte in un terzo grado di merito. Il caso riguarda l’impugnazione di una sentenza della Corte d’Appello relativa all’allontanamento volontario dalla propria abitazione. Analizziamo la decisione e le sue implicazioni.
Il Caso in Analisi: Dall’Appello alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo da parte della Corte d’Appello di Roma. L’imputato, ritenuto colpevole di essersi allontanato dolosamente dalla propria abitazione, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, contestando la valutazione dei fatti e l’interpretazione del suo comportamento da parte dei giudici di merito.
La difesa ha incentrato le proprie argomentazioni su due punti principali: una diversa ricostruzione dei fatti e la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la netta distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. I giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) hanno il compito di ricostruire i fatti, analizzare le prove (testimonianze, documenti, ecc.) e decidere chi ha ragione. La Corte di Cassazione, invece, non può riesaminare i fatti, ma deve limitarsi a verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e priva di vizi evidenti.
L’Autonomia del Giudice di Merito
Nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione “congrua e adeguata”, “esente da vizi logici” e “basata su corretti criteri di inferenza”. In altre parole, la decisione dei giudici di secondo grado era ben argomentata e coerente. Le critiche del ricorrente, secondo la Suprema Corte, non evidenziavano errori di diritto, ma miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio, un’attività preclusa in sede di legittimità.
La Questione dell’Art. 131-bis c.p.
Anche il motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto è stato giudicato inammissibile per le stesse ragioni. La Corte d’Appello aveva già motivato adeguatamente su questo punto, evidenziando elementi quali “l’intensità del dolo, le modalità del fatto e la durata dell’allontanamento” come ostativi al riconoscimento del beneficio. Anche questa, quindi, era una valutazione di merito, insindacabile in Cassazione se correttamente motivata.
Le motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha ribadito che il ricorso introduceva “inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità”. Le argomentazioni del ricorrente, secondo l’ordinanza, concernevano “la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio”, tutti profili rimessi “alla esclusiva competenza del giudice di merito”. Poiché la Corte d’Appello aveva adempiuto al suo dovere fornendo una motivazione completa sia sulla colpevolezza sia sulla non applicabilità dell’art. 131-bis c.p., il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Le conclusioni: le implicazioni pratiche della pronuncia
Questa ordinanza è un importante monito: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È uno strumento volto a garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle regole processuali. Quando un ricorso si limita a contestare l’apprezzamento delle prove fatto dal giudice di merito, senza individuare un vizio di legittimità, la sua sorte è segnata: l’inammissibilità. La conseguenza pratica, come stabilito dall’art. 616 c.p.p., è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, qui quantificata in 3000 euro.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure sollevate dal ricorrente riguardavano la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, attività che sono di esclusiva competenza dei giudici di merito (primo e secondo grado) e non possono essere riesaminate nel giudizio di legittimità.
Cosa significa che la motivazione del giudice di merito era ‘congrua e adeguata’?
Significa che la Corte d’Appello ha spiegato le ragioni della sua decisione in modo completo, logico e privo di contraddizioni, basandosi su corretti criteri di ragionamento. Pertanto, la sua valutazione non era sindacabile dalla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29524 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29524 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FRASCATI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza;
ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Roma ha fornito adeguata motivazione in relazione all’accertamento del carattere doloso dell’allontanamento dall’abitazione;
ritenuto che le deduzioni sviluppate nel residuo motivo di ricorso (in punto di 131-bis cod.pen.) concernendo apprezzamenti riservati al merito sono ugualmente inammissibili atteso che la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione anche su tale punto, evidenziando l’intensità del dolo, le modalità del fatto e la durata dell’allontanamento;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 luglio 2024
Il Consi iere estensore
Il Presidente