Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39082 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39082 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NICOSIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che i primi due motivi di ricorso – con cui si contestano, rispettivamente, violazione di legge in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato ex art.648, comma secondo, cod. pen., a fronte di insussistenza di elementi probatori, e mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie depenalizzata di cui all’abrogato art. 647, cod. pen., ovvero in quella di furto – sono entrambi non consentiti in questa sede, in quanto fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01);
che le argomentazioni spese sono chiaramente volte ad introdurre una lettera alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099-01);
che, nel caso di specie, la Corte territoriale, come emerge in particolare dalle pagg. 2-5 della impugnata sentenza, ha indicato le fondamentali ragioni logiche e giuridiche a sostegno della conferma della decisione del primo giudice, uniformandosi al principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui in presenza di una “doppia conforme”, nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi; ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841; di recente v. Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811, non mass. sul punto);
ritenuto che anche gli altri tre motivi di ricorso, inerenti al trattamento sanzionatorio, e in particolare alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis, cod. pen. (il terzo), delle attenuanti generiche (il quarto) e dell’attenuante della speciale tenuità ex art. 648, comma quarto, cod. pen. (il quinto), sono tutti non consentiti in sede di legittimità, essendo anch’ess
riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridiCi dal giudice di merito (si vedano in particolare, l pagg. 5-6 della impugnata sentenza), oltre che manifestamente infondati, dovendosi sottolineare, in primis, che secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione (come nel caso di specie) non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, COGNOME, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142);
rilevato che è principio costante affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, quello secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, senza che sia necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti dec o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tal valutazione, dovendosi tenere conto anche del fatto che anche i soli precedenti penali possono essere valorizzati per escludere il riconoscimento delle attenuanti ex art.62-bis cod. pen. (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichìara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 Settembre 2024 Il Consigliere Estensore