Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30856 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30856 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della sente di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per i reati di cui ai capi b) per intervenuta prescrizione, ha confermato la condanna per il delitt bancarotta fraudolenta per distrazione e ha, conseguentemente, rideterminato pena;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorr denunziano l’erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà de motivazione, con particolare riferimento al mancato rispetto del diritto di d per travisamento delle risultanze probatorie, è da ritenersi inammissibile esse le censure proposte del tutto generiche e non consentite nel giudizi legittimità in quanto dirette a sollecitare una lettura alternativa delle prova poste a fondamento della decisione della Corte distrettuale, conforme quella del giudice di primo grado, al di fuori dell’allegazione di loro spe travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 de 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, come quello in esame, non si espone a rilievi di carenza o illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794 né di inesatta applicazione della legge penale;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione della legge e l’insufficienza della motivazione per l’eccessivit trattamento sanzionatorio derivante dall’erroneità del giudizio di bilanciam tra circostanze eterogenee è inammissibile poiché il vizio censurabile a nor dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime d esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, inver l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un ori circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limita per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza de motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/200 Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, co 1, lett. e) cod. proc. pen. in quanto il giudice d’appello, così come reiterat ritenuto da questa Corte di legittimità, dopo aver escluso una circosta aggravante o riconosciuto un’ulteriore circostanza attenuante in accoglimento d motivi proposti dall’imputato, può, senza incorrere nel divieto di “reformatio in peius”, confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio d
equivalenza tra le circostanze, purché tale giudizio sia accompagnato, come n caso di specie (si veda pag. 5) da adeguata motivazione (Sez. U, Sentenza 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 255660-01).
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cas delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente