Ricorso Inammissibile: la Cassazione Fissa i Paletti del Giudizio di Legittimità
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema dei limiti del proprio giudizio, dichiarando un ricorso inammissibile in un caso di bancarotta fraudolenta. Questa decisione è un’importante lezione su come e quando è possibile impugnare una sentenza di condanna davanti alla Suprema Corte, ribadendo che non si tratta di un terzo grado di giudizio dove riesaminare i fatti, ma di un controllo sulla corretta applicazione del diritto.
I Fatti di Causa
Due soggetti erano stati condannati in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. La sentenza d’appello, pur dichiarando la prescrizione per altri capi d’imputazione, aveva confermato la responsabilità per il reato fallimentare, rideterminando la pena. Insoddisfatti della decisione, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, basandolo su due motivi principali:
1. Errata applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione: Sostenevano che la Corte d’Appello avesse travisato le prove, violando il loro diritto di difesa.
2. Violazione di legge e insufficienza della motivazione: Lamentavano una pena eccessiva, derivante da un errato bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto entrambi i motivi, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno chiarito, con estrema fermezza, la natura e i confini del giudizio di legittimità.
Analisi del Primo Motivo: Censure Generiche e Letture Alternative
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha stabilito che le censure sollevate erano del tutto generiche. Gli imputati, di fatto, non contestavano uno specifico errore di diritto o un vizio logico palese nella motivazione, ma cercavano di proporre una ‘lettura alternativa’ delle prove. Questo tipo di richiesta, volta a ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda, è preclusa in sede di legittimità. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di primo e secondo grado, a meno che la motivazione di questi ultimi non sia macroscopicamente illogica o carente, cosa che nel caso di specie non è stata riscontrata.
Analisi del Secondo Motivo e il Bilanciamento delle Circostanze
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte ha ricordato che il vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., deve emergere dal testo stesso della sentenza, per contrasto con massime di esperienza o con altre affermazioni contenute nel provvedimento. Il sindacato della Cassazione si limita a verificare l’esistenza di un apparato argomentativo logico, senza poter controllare la rispondenza della motivazione alle risultanze processuali.
Inoltre, la Corte ha citato un importante principio stabilito dalle Sezioni Unite: un giudice d’appello, anche dopo aver escluso un’aggravante o riconosciuto un’ulteriore attenuante, può legittimamente confermare la pena inflitta in primo grado. Ciò è possibile a condizione che fornisca un’adeguata motivazione sul perché ritenga le circostanze residue equivalenti, senza incorrere nel divieto di ‘reformatio in peius’ (peggioramento della posizione dell’imputato).
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione ha il compito di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, non di rivisitare i fatti storici del processo. I ricorsi che, sotto la veste di una violazione di legge o di un vizio di motivazione, tentano di ottenere una nuova valutazione delle prove sono destinati a essere dichiarati inammissibili. La decisione impugnata, secondo la Suprema Corte, presentava un apparato motivazionale logico, coerente e privo di palesi vizi, rendendo le doglianze dei ricorrenti infondate.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. È fondamentale che i motivi di ricorso siano specifici, pertinenti e focalizzati su reali vizi di legittimità, come l’errata interpretazione di una norma o una contraddizione manifesta nel ragionamento del giudice. Proporre censure generiche o chiedere una riconsiderazione delle prove è una strategia processuale perdente che conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano generici e miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, attività che non è consentita nel giudizio di legittimità, il quale si limita a un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove del processo?
No, non è possibile. Il giudizio della Corte di Cassazione è un giudizio ‘di legittimità’ e non ‘di merito’. La Corte non può riesaminare le prove o fornire una lettura alternativa dei fatti, ma solo verificare che la sentenza impugnata non contenga errori di diritto o vizi logici evidenti.
Può un giudice d’appello confermare la stessa pena anche se riconosce una nuova attenuante?
Sì, può farlo. Secondo la giurisprudenza consolidata, il giudice d’appello può confermare la pena del primo grado anche dopo aver escluso un’aggravante o riconosciuto un’attenuante, a condizione che motivi adeguatamente la sua decisione di ritenere equivalenti le circostanze residue (aggravanti e attenuanti).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30856 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30856 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ì
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della sente di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per i reati di cui ai capi b) per intervenuta prescrizione, ha confermato la condanna per il delitt bancarotta fraudolenta per distrazione e ha, conseguentemente, rideterminato pena;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorr denunziano l’erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà de motivazione, con particolare riferimento al mancato rispetto del diritto di d per travisamento delle risultanze probatorie, è da ritenersi inammissibile esse le censure proposte del tutto generiche e non consentite nel giudizi legittimità in quanto dirette a sollecitare una lettura alternativa delle prova poste a fondamento della decisione della Corte distrettuale, conforme quella del giudice di primo grado, al di fuori dell’allegazione di loro spe travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 de 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, come quello in esame, non si espone a rilievi di carenza o illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794 né di inesatta applicazione della legge penale;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione della legge e l’insufficienza della motivazione per l’eccessivit trattamento sanzionatorio derivante dall’erroneità del giudizio di bilanciam tra circostanze eterogenee è inammissibile poiché il vizio censurabile a nor dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime d esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, inver l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un ori circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limita per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza de motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/200 Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, co 1, lett. e) cod. proc. pen. in quanto il giudice d’appello, così come reiterat ritenuto da questa Corte di legittimità, dopo aver escluso una circosta aggravante o riconosciuto un’ulteriore circostanza attenuante in accoglimento d motivi proposti dall’imputato, può, senza incorrere nel divieto di “reformatio in peius”, confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio d
equivalenza tra le circostanze, purché tale giudizio sia accompagnato, come n caso di specie (si veda pag. 5) da adeguata motivazione (Sez. U, Sentenza 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 255660-01).
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cas delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente