Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22482 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22482 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso e la memoria difensiva di COGNOME NOME, ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilit ordine al reato di lesioni, denunciando il travisamento del fatto in cui sare incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione stor fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, non è consentito dalla legge, preclusione per la Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 de 03/07/2007, Rv. 236945-01);
che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adit esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 6 sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai f della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato;
osservato, inoltre, che tali motivi di ricorso si fondano su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appel puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi le stesse considerare specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tip funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso di cassaz riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’appello, e motivat respinti in secondo grado, è inammissibile perché non si confronta criticamen con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in manie generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01).
considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta il vizio di travisament della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace so l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento proba rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’eleme frainteso o ignorato, fermi restando il limite del “devolutum” in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del risu probatorio e che tale circostanza non ricorre nel caso in esame, attesa la gener della allegazione difensiva;
che il suddetto motivo di ricorso, inoltre, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
ritenuto che il quarto motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali e un diverso giudizio di rilevanza delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 6) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e dell sussistenza del reato;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2024
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Il Consigliere Estensore
Il Pr idente