Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37124 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37124 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sui ricorsi proposti da:
XXXXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 20/12/2024 della Corte d’appello di Bologna dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati (con atto unico) nell’interesse diXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXX;
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato in data 27 aprile 2023 del Tribunale di Forlì con la quale era stata affermata la penale responsabilità di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXX in relazione ai reati di concorso in rapina aggravata di cui agli artt. 110, 628, commi 1 e 3, nn. 1 e 3-quinquies, cod. pen. (capo 1 della rubrica delle imputazioni) e di lesioni personali volontarie aggravate di cui agli artt. 61 nn. 2 e 5, 110, 582, 585, comma 1 in relaz. all’art. 576, comma 1, n. 1, cod. pen. (capo 2), commessi in data 23 novembre 2021;
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, deducendo:
Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 213, 217, 361 cod. proc. pen. e 628 cod. pen. per essere stata l’individuazione fotografica ritenuta elemento probatorio di decisiva rilevanza senza che però sia stata adeguatamente valutata l’attendibilità della persona offesa che vi ha provveduto; a ciò si aggiunge che difetterebbe in capo a tutti gli imputati l’elemento soggettivo del reato avendo solo uno di essi colpito la persona offesa e, ancora, che il reato di rapina non sarebbe configurabile difettando un ingiusto profitto e lo schema tipico dell’azione descritto nell’art. 628 cod. pen.
Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 61, nn. 2 e 5, 110, 582 e 585 cod. pen. non avendo la Corte di appello dato risposta alle doglianze sul punto dedotte con l’atto di gravame, nØ specificato quale degli imputati ebbe a
– Relatore –
Ord. n. sez. 12895/2025
CC – 23/09/2025
colpire al volto la persona offesa;
Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche;
Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla mancata esclusione della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. proc. pen.;
Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio riservato agli imputati;
Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla condanna al risarcimento del danno da parte dei tre imputati, in favore della parte civile, non avendo i giudici motivato al riguardo e dato risposta alle censure sollevate sul punto con l’atto di gravame con particolare riguardo al nesso causale tra le condotte ascritte ai ricorrenti ed il presunto danno patito dalla persona offesa;
Rilevato che , il primo motivo di ricorso Ł inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di entrambi i gradi di merito di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata;
che la Corte di appello con motivazione congrua e logica ha debitamente ricostruito tutti gli elementi probatori a carico degli imputati che non sono costituiti solo dagli esiti dell’individuazione fotografica ed ha altrettanto debitamente valutato l’attendibilità della persona offesa;
che detto motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non Ł consentito dalla legge in sede di legittimità perchØ tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, anche attraverso un legittimo richiamo alle argomentazioni del primo giudice, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4 della sentenza impugnata);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione Ł, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
Ritenuto poi che tanto il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di lesioni personali aggravate, quanto il sesto motivo di ricorso, con cui si contesta un vizio di motivazione in relazione alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, non risultano essere stati previamente dedotti come motivo di appello, secondo quanto Ł prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano le pagg. 2 e 3), che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
Considerato altresì che la valutazione di inammissibilità riguarda anche il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso atteso che:
a) la Corte di appello ha debitamente motivato sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche evidenziando l’assenza di elementi di positiva valutazione degli imputati ed il fatto che gli stessi risultano gravati da precedenti penali in tal modo facendo corretta applicazione del principio secondo il quale non Ł necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in
considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma Ł sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
b) quanto alla contestata recidiva la Corte di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 5) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”, verifica che nel caso in esame ha portato i giudici a ritenere con motivazione congrua e logica l’accresciuta pericolosità sociale degli imputati;
c) quanto, infine ed in generale, al trattamento sanzionatorio riservato agli imputati Ł sufficiente evidenziare che il motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non Ł consentito dalla legge in sede di legittimità ed Ł manifestamente infondato perchØ, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice Ł adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata);
Rilevato , pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, quanto a ciascuno di essi, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Così Ł deciso, 23/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME