Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Motivi non Superano il Vaglio di Legittimità
L’esito di un processo non è quasi mai l’ultimo capitolo della vicenda giudiziaria. Spesso le parti ricorrono ai gradi di giudizio superiori, fino ad arrivare alla Corte di Cassazione. Tuttavia, accedere a questo ultimo grado di giudizio non è automatico. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga respinto quando le critiche sollevate non rientrano nelle competenze della Suprema Corte. Analizziamo insieme il caso.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Brescia, ha proposto ricorso per Cassazione. Le sue lamentele, o ‘doglianze’ in gergo tecnico, si concentravano su due aspetti principali: la mancata concessione delle attenuanti generiche e la misura, a suo dire insufficiente, della riduzione di pena per la sua collaborazione processuale ai sensi dell’art. 323-bis del codice penale.
Le Doglianze dell’Imputato e la Decisione della Corte
L’imputato ha tentato di ottenere una revisione della sua pena, ma i suoi argomenti si sono scontrati con i paletti procedurali che regolano il giudizio di legittimità.
La Critica sull’Attenuante della Collaborazione
Il ricorrente lamentava che la diminuzione della pena per la sua collaborazione fosse stata troppo contenuta. La Corte di Cassazione, però, ha definito questa doglianza ‘aspecifica’. Ha evidenziato che la Corte d’Appello aveva già valutato in modo corretto l’entità della riduzione, tenendo conto sia dell’utilità delle dichiarazioni fornite sia del fatto che fossero state rese in una fase avanzata del procedimento. La decisione del giudice di merito era, quindi, ben motivata e non sindacabile in sede di legittimità.
La Richiesta di Attenuanti Generiche e il problema del merito
Per quanto riguarda la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, la Suprema Corte ha qualificato la doglianza come una questione ‘di merito’. Questo significa che l’imputato stava chiedendo alla Cassazione di effettuare una nuova valutazione degli elementi del caso, un compito che spetta esclusivamente ai giudici dei primi due gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello). La Corte ha sottolineato che la sentenza impugnata aveva già esaminato gli argomenti della difesa, fornendo una motivazione ‘non arbitraria o censurabile’ per negare le attenuanti.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema giudiziario: il ruolo della Corte di Cassazione. Essa è giudice della ‘legittimità’, non del ‘merito’. Il suo compito non è quello di stabilire se un imputato sia colpevole o innocente o quale sia la pena più giusta in astratto, ma di verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e coerente. Nel caso di specie, il ricorso inammissibile è stata la naturale conseguenza del tentativo di trasformare un giudizio di legittimità in un terzo grado di merito, cosa non consentita dalla legge.
Le Conclusioni: Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze concrete per il ricorrente. Oltre a vedere il suo ricorso respinto senza un esame nel merito, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale: un ricorso in Cassazione deve essere fondato su precise violazioni di legge e non può limitarsi a riproporre questioni di fatto già vagliate e decise, con congrua motivazione, nei precedenti gradi di giudizio.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze sollevate erano ‘aspecifiche’ riguardo all’attenuante della collaborazione e ‘di merito’ per quanto concerne le attenuanti generiche, tipologie di critiche che non possono essere esaminate dalla Corte di Cassazione in sede di legittimità.
La Corte di Cassazione può modificare la valutazione sulla concessione delle attenuanti fatta da un giudice di merito?
No, la Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito riguardo alla concessione o al diniego delle attenuanti, a meno che la motivazione della sentenza impugnata sia palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente, cosa che in questo caso non è stata riscontrata.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso giudicato inammissibile?
La persona che ha proposto il ricorso inammissibile è stata condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21428 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21428 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POTENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 107 R.G. n. 43942/23
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze:
aspecifiche quanto all’attenuante della collaborazione ex art. 323-bis cod. pen., poiché l’entità della diminuzione di pena è stata in ogni c:aso correttamente commisurata dalla Corte di appello, in base ai suoi poteri di integrazione della motivazione di conferma di quella di primo grado, all’utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative, pur se rese dall’imputato in fase avanzata del procedimento (cfr. pag. 23);
di merito, quanto alla valutazione degli elementi che avrebbero giustificato la concessione di attenuanti generiche, risultando vagliati in sentenza quelli indicati dalla difesa nell’appello con motivazione non arbitraria o censurabile in questa sede;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/0412024.