Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude le Porte al Riesame dei Fatti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come funziona il giudizio di legittimità e delle ragioni che possono portare a un ricorso inammissibile. La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha respinto il tentativo di un imputato di rimettere in discussione una condanna per diffamazione, ribadendo i confini invalicabili del proprio ruolo. Questo caso ci permette di analizzare i requisiti formali e sostanziali di un ricorso in Cassazione e le severe conseguenze del loro mancato rispetto.
I Fatti alla Base della Decisione
Il caso trae origine da una condanna per il delitto di diffamazione, ai sensi dell’art. 595, comma 3, del codice penale, confermata dalla Corte d’Appello di Torino. L’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione per contestare tale sentenza. Tuttavia, l’iniziativa si è scontrata fin da subito con ostacoli procedurali e di merito che ne hanno decretato l’insuccesso.
Le Regole per un Ricorso in Cassazione
Prima di addentrarci nelle specifiche del caso, è fondamentale ricordare due principi cardine del giudizio di Cassazione.
Requisiti Formali
Dopo la riforma dell’art. 613 del codice di procedura penale, gli atti di ricorso e le memorie difensive devono essere redatti e sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione. L’imputato non può più agire personalmente.
Requisiti Sostanziali
La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che il suo compito non è rivalutare i fatti o le prove (come farebbe un tribunale o una corte d’appello), ma verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge. Di conseguenza, un ricorso basato su “mere doglianze in punto di fatto”, ovvero sulla contestazione della ricostruzione fattuale, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
L’Analisi della Corte e il ricorso inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri principali. In primo luogo, ha rilevato un vizio formale: l’imputato aveva depositato una memoria difensiva redatta personalmente, un atto non consentito dalla normativa vigente, peraltro presentata in ritardo rispetto ai termini di legge.
In secondo luogo, e in modo ancora più decisivo, la Corte ha esaminato l’unico motivo di ricorso. Ha riscontrato che questo non sollevava questioni sulla corretta applicazione delle norme (censure di legittimità), ma si limitava a contestare la valutazione dei fatti e le motivazioni della sentenza di condanna. In pratica, l’imputato chiedeva alla Cassazione di riesaminare il merito della vicenda, un’operazione che esula completamente dalle sue competenze.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte sono state lineari e fondate su principi consolidati. I giudici hanno ribadito che il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito. Il ricorrente non può limitarsi a proporre una diversa lettura delle prove o a lamentare la valutazione data dai giudici precedenti. Il ricorso deve, invece, individuare errori specifici nell’interpretazione o nell’applicazione del diritto. Poiché il ricorso in esame era interamente concentrato su aspetti fattuali, senza confrontarsi criticamente con l’iter logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello, è stato giudicato privo dei requisiti minimi per essere esaminato.
Le conclusioni
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Tale decisione ha comportato due conseguenze economiche per il ricorrente, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. La prima è la condanna al pagamento delle spese processuali. La seconda, più onerosa, è la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Quest’ultima sanzione viene applicata quando l’inammissibilità del ricorso è talmente evidente da far presumere una colpa del ricorrente nel proporre un’impugnazione priva di fondamento, come in questo caso.
Un imputato può presentare personalmente memorie o ricorsi alla Corte di Cassazione?
No. A seguito della riforma dell’art. 613 del codice di procedura penale, tali atti devono essere redatti e sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Quali tipi di critiche possono essere sollevate in un ricorso per Cassazione?
Il ricorso in Cassazione può contenere solo censure di legittimità, cioè critiche sulla corretta interpretazione e applicazione della legge. Non è consentito contestare la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove (doglianze in punto di fatto), che sono di competenza dei giudici di merito.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se l’inammissibilità è evidente e quindi riconducibile a colpa del ricorrente, la Corte lo condanna anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3184 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3184 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME nato a MONASTEROLO DI SAVIGLIANO il 22/07/1951 il avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 595, comma 3 cod. pen.;
premesso che non può aversi riguardo alle memorie redatte personalmente dall’imputato (cfr. Sez. 6, n. 31560 del 03/04/2019, Laudati, Rv. 276782 – 01: «nel giudizio per cassazione memorie difensive non possono essere sottoscritte dalla parte personalmente atteso che, a seguito della riforma dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come interpolato dall’art. 1, comma 63, d legge 23 giugno 2017, n. 103, tali atti vanno redatti, a pena di inammissibilità, da difensori nell’albo speciale della Corte di cassazione»), il che esime dal dilungarsi per rilevare la tard quella presentata in data 7 ottobre 2024 per l’udienza del giorno 9 ottobre 2024 (art. 611, comm 1, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 – 01);
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazion posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato, non è consentito dalla in sede di legittimità perché, lungi dal contenere censure di legittimità, è costituito da mere dog in punto di fatto e non si confronta con l’iter argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/10/2024.