Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione Non è un Terzo Grado di Giudizio
Quando una sentenza di condanna viene confermata in appello, l’ultima via percorribile è il ricorso alla Corte di Cassazione. Tuttavia, è fondamentale comprendere i limiti di questo strumento. Una recente ordinanza della Suprema Corte (n. 12934/2024) offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga rigettato, sottolineando che la Cassazione non può essere trasformata in un’ulteriore sede per discutere il merito dei fatti. Analizziamo la decisione per capire i confini del giudizio di legittimità.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da una sentenza di condanna per il reato di violenza privata, previsto dall’art. 610 del codice penale. La decisione, emessa in primo grado, era stata pienamente confermata dalla Corte di Appello di Napoli. L’imputato, non rassegnandosi alla condanna, decideva di presentare ricorso per cassazione tramite il proprio difensore, articolando due specifici motivi di doglianza.
L’Appello alla Cassazione e il Ricorso Inammissibile
I motivi del ricorso si concentravano su due aspetti principali:
1. La valutazione delle prove: L’imputato lamentava una presunta violazione degli articoli 192 e 546 del codice di procedura penale, sostenendo che i giudici di merito avessero apprezzato in modo errato le prove a suo carico. Di fatto, proponeva una lettura alternativa dei fatti.
2. La graduazione della pena: Il secondo motivo criticava la quantificazione della sanzione inflitta, ritenuta eccessiva. Si contestava, in sostanza, l’esercizio del potere discrezionale del giudice nel determinare la pena.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto entrambi i motivi non meritevoli di accoglimento, dichiarando l’intero ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha fornito una spiegazione netta e precisa per la sua decisione. Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno evidenziato che le lamentele erano generiche e si limitavano a riproporre le stesse censure già presentate in appello, senza un confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata. Soprattutto, il ricorso mirava a ottenere dalla Cassazione una nuova e diversa valutazione delle prove, un’operazione che è preclusa nel giudizio di legittimità. La Corte può solo verificare se la motivazione dei giudici di merito sia logica e non contraddittoria, non può sostituire la propria valutazione a quella dei gradi precedenti.
Anche il secondo motivo è stato giudicato infondato. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la graduazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Tale potere, esercitato in aderenza ai criteri degli artt. 132 e 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere, etc.), è insindacabile in sede di legittimità, a meno che la decisione non sia frutto di puro arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. Nel caso specifico, la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la scelta di non infliggere una pena più mite, basandosi sulle circostanze del fatto e sulla personalità dell’agente.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta due conseguenze significative. In primo luogo, la sentenza di condanna diventa definitiva e irrevocabile. In secondo luogo, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, 3.000,00 Euro) in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve come monito: il ricorso per cassazione è uno strumento tecnico che deve essere utilizzato per denunciare vizi di legittimità (errori di diritto) e non per tentare di ottenere un terzo giudizio sui fatti. Un ricorso mal impostato non solo non ha speranze di successo, ma comporta anche ulteriori oneri economici per l’imputato.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati non riguardano vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge), ma cercano di ottenere un nuovo esame dei fatti e delle prove. Inoltre, è inammissibile se i motivi sono generici, ripetitivi di quelli già esaminati in appello, o non si confrontano criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena inflitta?
No, a meno che la decisione del giudice non sia palesemente illogica o arbitraria. La scelta della pena specifica, all’interno dei limiti edittali, è un’attività discrezionale del giudice di merito. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice, se quest’ultima è sorretta da una motivazione sufficiente e non contraddittoria.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre a rendere definitiva la condanna, la dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12934 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12934 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELLO DI CISTERNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di COGNOME NOME per il delitto di cui all’art. 610 cod. pen. (fatto commesso in Castello di Cisterna il 13 aprile 2017);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 192 e 546, lettera e), cod. pr pen., è affidato a doglianze generiche, meramente reiterative delle stesse censure articolate con i motivi di gravame, riproposte senza alcun confronto critico con le ragioni poste a sostegno dell decisione sul punto e, comunque, non consentite in questa sede, in quanto, contrapponendosi un alternativo apprezzamento delle prove alla valutazione operatane dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture fatti, medrante la diretta esibizione di elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostra del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, di certo, quivi preclusa, tanto più in presen di un apparato motivazionale che non esibisce alcun profilo di illogicità evidente (vedasi pag. della sentenza impugnata);
che il secondo motivo, proteso a censurare l’operata graduazione della pena, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravam correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto non potere infliggere una pena più mite in ragione delle circostanze del fatto e della personal dell’agente);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 marzo 2024
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Il consigliere estensore
Il Presidente