Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Riesamina i Fatti
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce ancora una volta i confini del giudizio di legittimità, ribadendo quando un ricorso inammissibile viene respinto senza un esame del merito. La decisione offre spunti fondamentali per comprendere il ruolo della Suprema Corte e le conseguenze per chi presenta un appello con motivi non consentiti. Questo caso specifico riguarda un ricorso avverso una sentenza di condanna della Corte d’Appello, ma i principi espressi hanno una valenza generale.
I Fatti e i Motivi del Ricorso
L’imputato aveva presentato ricorso alla Corte di Cassazione contestando la sua condanna. Le sue principali argomentazioni, o doglianze, si concentravano su due punti essenziali:
1. Le modalità del controllo: L’imputato sosteneva che il controllo effettuato dagli agenti non fosse una prova certa della sua assenza, poiché il semplice malfunzionamento del campanello non poteva escludere la sua presenza in casa. Il fatto di essere stato trovato all’interno in un secondo controllo, a distanza di tempo, veniva usato a sostegno di questa tesi.
2. La mancata applicazione della non punibilità per tenuità del fatto: L’imputato criticava la decisione dei giudici di merito di non avergli concesso il beneficio della non punibilità, previsto per i reati di lieve entità.
In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove e le circostanze del fatto già esaminate e decise nei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente: stabilisce che il ricorso, per come è stato formulato, non poteva nemmeno essere esaminato. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La Corte ha spiegato in modo chiaro le ragioni della sua decisione, basandosi su principi consolidati della procedura penale. Le motivazioni possono essere riassunte nei seguenti punti:
* Divieto di rivalutazione del merito: La Cassazione ha ribadito di essere un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è riesaminare le prove (il cosiddetto “compendio probatorio”) o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti. Le critiche sulle modalità del controllo degli agenti e sul funzionamento del campanello sono state considerate un tentativo, non consentito, di ottenere una nuova valutazione dei fatti.
* Genericità e reiterazione dei motivi: I giudici hanno osservato che il ricorso si limitava a riproporre, in modo generico, le stesse questioni già affrontate e risolte in modo logico e coerente dalla Corte d’Appello. Un ricorso, per essere ammissibile, deve individuare vizi specifici (come un errore di diritto o un vizio logico manifesto della motivazione), non limitarsi a contestare la decisione.
* Insindacabilità delle valutazioni di merito: Anche la critica sul diniego della causa di non punibilità per tenuità del fatto è stata respinta. La Corte ha sottolineato che la valutazione sulla gravità del fatto e sulla concessione di tale beneficio è una decisione di merito che, se adeguatamente e logicamente motivata come in questo caso, non può essere messa in discussione in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Funzione della Cassazione e Conseguenze Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante sui limiti del ricorso in Cassazione. Tentare di utilizzare questo strumento come un “terzo grado” di giudizio per ridiscutere i fatti è una strategia destinata al fallimento. Il ricorso deve concentrarsi su precise violazioni di legge o su vizi logici evidenti e incontrovertibili della motivazione della sentenza impugnata. Presentare un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche significative conseguenze economiche, come la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata quantificata in 3.000 euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte lo ha ritenuto inammissibile perché i motivi presentati erano una generica reiterazione di questioni già decise dalla Corte d’Appello e miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione può riesaminare le modalità di un controllo di polizia, come il funzionamento di un campanello?
No. Secondo l’ordinanza, tali argomentazioni investono in modo inammissibile la valutazione del compendio probatorio, che è di esclusiva competenza dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella già effettuata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11321 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11321 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che le doglianze del ricorrente sulle modalità del controllo operato dagl considerazione della circostanza che il campanello dell’abitazione anche se funzio fornisce la prova certa dell’assenza dell’imputato, atteso che l’imputato è stato suo interno in occasione del secondo controllo, investono in modo inammissibile la va del compendio probatorio;
ritenuto che il motivo reitera, in modo del tutto generico, la stessa questione gi risolta dalla Corte di appello con motivazione immune dai vizi denunciati, senza co l’intervallo di tempo intercorso tra i due controlli di circa quaranta minuti che rend la valutazione operata nel giudizio di merito;
ritenuto che la medesima genericità connota anche il motivo sul diniego della cau punibilità per tenuità del fatto in rapporto alle valutazioni espresse nel giudiz ragione delle modalità del fatto in assenza di giustificazioni, per l’insindacabi legittimità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate inammissibilità delle doglianze che solo apparentemente denunciano un errore l giuridico (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, COGNOME e altri, Rv. 260608);
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale c ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo de in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
e estensore
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Il Consi
Così deciso il giorno 16 febbraio 2024
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