Ricorso inammissibile in Cassazione: Quando i Fatti Non Possono Essere Ridiscussi
L’ordinanza n. 6910/2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Suprema Corte non è un terzo grado di merito. Il caso in esame dimostra come un ricorso inammissibile non solo sia destinato al fallimento, ma comporti anche conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo insieme la decisione per comprendere meglio le dinamiche del processo penale.
La Vicenda Processuale
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Firenze. L’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di portare il caso all’attenzione della Corte di Cassazione, sollevando diverse censure contro la decisione dei giudici di secondo grado.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
I motivi del ricorso si concentravano principalmente su due aspetti:
1. La valutazione della prova: L’imputato sosteneva un ‘travisamento probatorio’, accusando la Corte d’Appello di aver interpretato erroneamente le dichiarazioni di un maresciallo e altre prove. In sostanza, la difesa proponeva una lettura alternativa dei fatti, cercando di convincere la Cassazione della propria versione.
2. La pena e la non punibilità: Si contestava la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto) e la misura della pena inflitta, ritenuta eccessiva.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto il ricorso inammissibile in ogni sua parte. La decisione si fonda su argomentazioni solide che delineano nettamente i confini del giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha spiegato che il primo motivo di ricorso non denunciava un vizio di legge, ma tentava di ottenere un nuovo e diverso giudizio sui fatti. I giudici hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva basato la sua decisione su una valutazione globale e complessa delle prove, includendo non solo le dichiarazioni contestate, ma anche le testimonianze del cessionario, le immagini video e le deduzioni logiche scaturite dalla vicenda. Proporre una ‘lettura parziale e alternativa’ di tali elementi non è consentito in sede di legittimità. Il ruolo della Cassazione, infatti, è verificare se la motivazione della sentenza impugnata sia logica e coerente, non sostituirla con una diversa valutazione.
Anche riguardo al secondo e terzo motivo, relativi alla pena e all’art. 131-bis c.p., la Corte ha concluso che la sentenza d’appello era ‘sorretta da sufficiente e non illogica motivazione’. In assenza di una palese violazione di legge, la decisione del giudice di merito su questi aspetti è insindacabile in Cassazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso in Cassazione non è un’ulteriore opportunità per ridiscutere l’andamento dei fatti. I motivi di ricorso devono essere rigorosamente ancorati a vizi di legittimità, come la violazione di legge o il vizio di motivazione (illogicità, contraddittorietà o carenza), e non possono risolversi in una semplice richiesta di rivalutazione delle prove. Un ricorso inammissibile, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. Invece di contestare errori di diritto, il ricorrente ha tentato di ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito (primo e secondo grado) e non alla Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione può riesaminare le dichiarazioni di un testimone o le prove video?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare direttamente le prove come testimonianze o video. Il suo compito è verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, non contraddittoria e basata su una corretta applicazione delle norme giuridiche, senza entrare nel merito della ricostruzione fattuale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non consentita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6910 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6910 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; COGNOME
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti d legge in sede di legittimità in quanto con il primo si contesta il giudizio di responsabilità adducendo un asserito travisamen probatorio ( quanto alle dichiarazioni del maresciallo COGNOMECOGNOME che si risolve, di contro, i lettura parziale e alternativa del dato, resa peraltro trascurando un effettivo e pun confronto critico con le più complesse valutazioni rese dalla Corte del merito, apprezzand globalmente le circostanze acquisite (oltre alle dette dichiarazioni, quelle del cessionario, alla luce delle immagini anche video acquisite e dellegfflat i ogiche offerte anche dalla successiva vicenda di cui al capo 1);
con il secondo e con il terzo si contestano la mancata applicazione della causa di no punibilità di cui all’art 131 bis cp e la misura della pena irrogata quando, anche su tali p sentenza appare estranea a profili di violazione di legge oltre che sorretta NUMERO_DOCUMENTO da sufficie e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 10 novembre 2023.