Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34256 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5   Num. 34256  Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata a Barletta il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/02/2025 del Tribunale di Trani visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; udito  il  difensore,  AVV_NOTAIO,  che  ha  concluso  chiedendo l’accoglimento del ricorso e, in subordine, la declaratoria di prescrizione del reato.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Trani ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna, pronunciata dal Giudice di pace, di NOME COGNOME in ordine al delitto di minaccia, commesso il 19 dicembre 2017.
Avverso  l’indicata decisione ricorre l’imputata , tramite il difensore, proponendo due motivi.
Con il primo denuncia ,  ai  sensi  dell’art.  606,  comma  1,  lett.  b),  cod. proc. pen., l’ inosservanza dell’art. 612 cod. pen. ‘ per avere il Tribunale di Trani ritenuto l’esistenza della condotta ascritta all’imputata (elemento oggettivo) in presenza delle  sole  dichiarazioni  rese  in  sede  di  esame  dalla  persona  offesa  COGNOME NOME, senza alcun elemento di riscontro ‘.
Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza dell’art. 538 cod. proc. pen. ‘ per avere il Tribunale di Trani meramente confermato le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado che quantifica il danno in euro 1.200,00 in assenza di prove acquisite nel dibattimento, che lo consentano’.
3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore.
Il ricorso è inammissibile.
Il  primo motivo, al di là della sua formale enunciazione, si risolve nella denuncia di ipotetici vizi di motivazione, che non sono deducibili in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, COGNOME, Rv. 275557).
Il secondo motivo, esula dal novero dei vizi deducibili e, comunque, risulta generico  per  indeterminatezza,  dato  che  si  esaurisce  in  un  mero  e  apodittico assunto in punto di quantificazione del danno, che non espone ragioni a sostegno, né si misura con la decisione del giudice di merito di liquidare, in via equitativa, a titolo risarcitorio, una somma contenuta (complessivi 1.200,00 euro).
L ‘inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare  la  prescrizione  del  reato  maturata  successivamente  alla  sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266).
Tuttavia, per ragioni di chiarezza, preme al collegio evidenziare che, nel caso di specie, alla data odierna non è maturato il termine massimo di prescrizione (pari ad anni sette e mesi sei), tenuto conto di 261 giorni di sospensione (85 giorni per rinvio su richiesta delle parti dal 11 aprile 2019 al 5 luglio 2019; 91 giorni per rinvio su richiesta delle parti dal 5 luglio 2019 al 4 ottobre 2019; 64 giorni per sospensione c.d. Covid per rinvio udienza del 2 aprile 2020; 21 giorni per rinvio per legittimo impedimento dal 10 febbraio 2022 al 3 marzo 2022).
Periodi di sospensione ai quali, peraltro, dovrebbero ulteriormente aggiungersi quelli di cui alla legge n. 103 del 2017, trattandosi di reato commesso
tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 (cfr. Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 – 01).
 Dalla  inammissibilità  del  ricorso  discende  la  condanna  del  ricorrente  al pagamento delle spese  processuali e della somma, che si stima equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese  processuali  e  della  somma  di  euro  tremila  a  favore  della  Cassa  delle ammende.
Così deciso il 07/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME