Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3855 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 3855  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CAULONIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il delitto di truffa contestato, prospettando una rilettura dei dat probatori, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già proposte in appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell’imputati) / e della sussistenza del reato contestato (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui genericamente si censura la sentenza impugnata per violazione di legge e difetto di motivazione, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonch all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da ta valutazione (Si veda, in particolare, pag. 4);
che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e quando, come nel caso di specie, sia inferiore alla media edittale, il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, è sufficiente che utilizzi espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece,
necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 5 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presi ente