Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45028 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45028 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ACIREALE il 29/05/1976
avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOMECOGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito di plurimi episodi di furto aggravati ai sensi degli artt. 2 e 7 cod. pen.
rilevato che la difesa lamenta: 1. manifesta contraddittorietà della motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per i reati allo stesso ascritti, contestando la validità della individuazione e del riconoscimento del COGNOME quale autore dei fatti; 2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva.
Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, dietro l’apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale (si veda in particolare quanto puntualmente illustrato dal primo giudice, alle pagine 3, 4, e 5 della sentenza, in cui si pone in evidenza come l’imputato sia stato riconosciuto da numerosi testimoni e come tale riconoscimento sia avvalorato dal riscontro rappresentato dagli esiti degli accertamenti di P.G., da cui risulta che fu proprio COGNOME a prendere a noleggio l’auto con cui si portò presso il centro commerciale in cui furono perpetrati i furti).
Considerato, quanto alla mancata esclusione della recidiva qualificata (motivo secondo di ricorso), che la sentenza impugnata è immune dalle censure sollevate dalla difesa, avendo la Corte di merito evidenziato, sulla base delle condotte poste in essere nell’ambito del presente procedimento e della condanna riportata per delitti della stessa indole, l’accresciuta pericolosità sociale dell’imputato.
Rilevato che la motivazione espressa in sentenza soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 – dep. 2012, COGNOME, Rv. 251690; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Rv. 270419 – 01; Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284425 – 01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente