Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30680 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30680 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ACIREALE il 11/12/2000
avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catania del 4 luglio 2024, che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Catania il 15 luglio 202 rideterminato in anni 1 di reclusione ed euro 1.800 di multa la pena irrogata a carico di NOME COGNOME ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, accertat in Acireale il 3 settembre 2021, avendo i giudici di appello concesso altresì a COGNOME il benef della sospensione condizionale della pena.
Letta la memoria del 25 marzo 2025, con la quale l’avvocato NOME COGNOME difensore di fiducia di COGNOME ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudiz colpevolezza dell’imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell’adeguata ricostruzione opera giudici di merito, i quali hanno ragionevolmente richiamato (cfr. pag. 3-4 della sente impugnata) gli accertamenti di P.G., da cui è emerso, al netto di alcune lievi incongruenze ne dichiarazioni dibattimentali rese dai verbalizzanti, che COGNOME aveva la disponibilità di distinti quantitativi di cocaina, ciò in ragione dei ripetuti accessi del ricorrente nello luogo dove era stato occultato lo stupefacente e che poteva essere conosciuto solo dall’imputato
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il diniego delle atten generiche e l’eccessività della pena, è anch’esso manifestamente infondato, avendo i giudici d merito rimarcato, in maniera non illogica, in senso ostativo all’applicazione dell’art. 62 bis cod. pen., l’assenza d;, elementi suscettibili di positivo apprezzamento, stante anche l’osti negazione degli addebiti da parte dell’imputato, pur a fronte di un quadro probatorio granit non potendosi sottacere, per altro verso, che la Corte territoriale ha comunque mitigato la pe inflitta a COGNOME passata dagli anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 5.000 di multa infli primo giudice a quella, non eccessiva, di anni 1 di reclusione ed euro 1.800 di multa, pe quest’ultima che è stata anche condizionalmente sospesa ex art. 163 cod. pen.
Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risult sorretta da considerazioni razionali, ai quali la difesa contrappone differenti apprezzament merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’11 aprile 2025.