Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando la Valutazione dei Fatti è Definitiva
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità e delle conseguenze di un ricorso inammissibile. La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato l’appello di un imputato condannato per traffico di stupefacenti, ribadendo un principio fondamentale del nostro ordinamento: la Corte non è un terzo grado di giudizio per riesaminare i fatti, ma un organo di controllo sulla corretta applicazione della legge.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte di Appello di Palermo nei confronti di un uomo per detenzione ai fini di spaccio di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. Nello specifico, si trattava di 28 kg di hashish e 1,1 kg di cocaina, rinvenuti a bordo di un’autovettura sottoposta a controllo da parte della Polizia Giudiziaria. L’imputato, ritenendo la sentenza di secondo grado viziata, ha proposto ricorso per Cassazione, contestando sia la ricostruzione dei fatti che il trattamento sanzionatorio applicato.
Le Doglianze dell’Imputato
Il ricorrente ha basato il suo appello su diverse critiche. In primo luogo, ha contestato le modalità con cui era stato effettuato il controllo dell’autovettura e la valutazione delle prove raccolte dagli agenti. In secondo luogo, ha sollevato obiezioni sull’irrilevanza di alcune prove a sua difesa, come le riprese di un sistema di videosorveglianza di una nota piattaforma online e l’assenza di contatti telefonici con i soggetti che avrebbero curato la consegna del veicolo. Infine, ha criticato la severità della pena, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l’applicazione della recidiva.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per una serie di ragioni chiare e consolidate nella giurisprudenza. Il punto centrale della decisione risiede nella netta distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. Le censure mosse dal ricorrente, secondo la Corte, non denunciavano vizi di legge o difetti logici macroscopici nella motivazione della sentenza d’appello, ma miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio. Questo tipo di richiesta esula completamente dalle competenze della Cassazione.
La Corte ha specificato che il giudice di merito, in questo caso la Corte d’Appello, aveva fornito una motivazione “congrua e adeguata”, “esente da vizi logici” e basata su “corretti criteri di inferenza”. Le argomentazioni della sentenza impugnata erano state ritenute del tutto coerenti, sia nel valutare le risultanze investigative sia nel respingere le obiezioni della difesa. Tentare di proporre una “lettura alternativa” delle prove in sede di legittimità è un’operazione non consentita. Anche le lamentele sul trattamento sanzionatorio sono state giudicate generiche, poiché la Corte d’Appello aveva motivato adeguatamente le sue scelte sulla pena, sulle attenuanti e sulla recidiva.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta due conseguenze dirette per il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. In primo luogo, la condanna diventa definitiva e non più impugnabile. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende. Questa decisione riafferma con forza che il ricorso in Cassazione deve essere fondato su precise violazioni di legge e non può trasformarsi in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sui fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte non riguardavano violazioni di legge o vizi logici della motivazione, ma miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che spetta esclusivamente al giudice di merito (tribunale e corte d’appello) e non alla Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di riesaminare le prove o di ricostruire diversamente i fatti, ma di verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3539 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3539 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza;
ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Palermo ha fornito adeguata motivazione in relazione alla valutazione delle risultanze probatorie ed in particolare di quanto relazionato dagli agenti di Polizia Giudiziaria sulle modalità del controllo dell’autovettura carica di sostanza stupefacente (28 kg di hashish e 1.1 kg di cocaina) e che i rilievi critici del ricorrente, lungi dal denunciare un effettivo travisamento di dati probatori, appaiono volti solamente a sollecitare un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità, attraverso una diversa ed alternativa lettura del materiale probatorio, essendo del tutto coerenti anche le argomentazioni con cui sono state superate le obiezioni contenute nei motivi di appello sulla irrilevanza delle riprese del sistema Google utilizzate dalla difesa e sulla tipologia dei telefoni cellulari ed all’assenza di contatti telefonici rilevabili con i soggetti che hanno curato la consegna dell’autovettura;
ritenuto che in ordine al trattamento sanzionatorio le censure articolate dal ricorrente sono affette da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha motivato in merito sia alla determinazione della pena che alle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulle ragioni dell’applicata recidiva, non ritenendo che gli elementi prospettati dalla difesa fossero significativi, mentre nel ricorso si sollecita una nuova e diversa valutazione non consentita in sede di legittimità;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026
Il Co iere estensore
Il Pr sidpnte