Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15848 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15848 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazion diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all’art. 648 cod. pen., ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 3);
considerato che le ulteriori doglianze, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, sono prive di specificità e non consentite in quanto i giudici de merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento;
che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negati ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanend disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nel caso d specie (si veda pag. 3);
che, quanto al mancato esercizio officioso dei poteri di sostituzione delle pene detentive brevi, peraltro non oggetto di specifica sollecitazione, nel giudizio d appello, della parte interessata, l’accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive rientra nella discrezionalità di merito, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato i modo non manifestamente illogico, come nella specie (si veda pag. 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2024.