Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17282 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17282 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MONTESILVANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo ed il secondo motivo di impugnazione, con il quale la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa ed all’individuazione dell’imputata come autrice del reato, sono articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei a poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità della ricorrente in ordine al reato di cui all’art. 640 cod. pen. (vedi pagg. da 2 a 4), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto e di diritto non qualificabili in termini di manifesta illogicità e perc insindacabili in questa sede.
ritenuto che il terzo motivo di impugnazione, con il quale la ricorrente eccepisce violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità è aspecifico. La Corte di appello ha correttamente escluso l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta della ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione della gravità della condotta posta in essere e del valore significativo del profitto conseguito dall’imputata (vedi pag. 4 della sentenza impugnata). La Corte di merito ha fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui, in tema di riconoscimento della tenuità del fatto, la valutazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta nei termini previsti dall’art. 133 cod. pen. non implica la disamina di tutti gli elementi di valutazione, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, RV. 274647);
ritenuto che il quarto motivo di impugnazione, con il quale la ricorrente eccepisce la violazione degli artt. 62 n. 4, 62-bis e 114 cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti invocate è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dai giudici di appello.
La Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie, ha escluso che il danno patrimoniale subito dalla persona offesa pari a 1.850,00 euro possa configurarsi come particolarmente modesto sulla base di un apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità in quanto immune da vizi logicogiuridici (vedi pag. 4 della sentenza impugnata). La replica contenuta nel ricorso si limita a contestate la corretta ricostruzione logico-fattuale adottata dai giudici di merito, contro l’evidenza della sua correttezza.
I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini della mancata concessione delle attenuanti generiche, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 4 della sentenza impugnata) così dando correttamente seguito al principio di diritto secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento all’assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590);
La motivazione è congrua ed esente da illogicità anche in relazione al diniego dell’invocata applicazione della circostanza attenuante della minima importanza; i giudici di appello, con percorso argomentativo coerente con le risultanze istruttorie, hanno ritenuto che le condotte delittuose siano state poste in essere esclusivamente dalla ricorrente con conseguente inapplicabilità dell’art. 114 cod. pen. (vedi pag. 4 della sentenza impugnata) a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle prove.
ritenuto che il quinto motivo di impugnazione, con il quale la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 133 cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio non è consentito in sede di legittimità in quanto mira ad una nuova valutazione della conciruità della pena la cui determinazione in misura di poco superiore al minimo edittale (vedi pag. 4 della sentenza impugnata) non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243 Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, COGNOME, non massimata). Il Collegio intende ribadire il principio di diritto secondo cui l’obbligo di una motivazione rafforzata in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 aprile 2024 Il Consigli ,e,-GLYPH