Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Rivedere i Fatti
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sul funzionamento del sistema giudiziario italiano, in particolare sui limiti del giudizio di Cassazione. Attraverso l’analisi di un caso di danneggiamento, la Suprema Corte ribadisce un principio cardine: il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Un ricorso inammissibile, come quello oggetto della pronuncia, è la conseguenza diretta della mancata comprensione di questa fondamentale distinzione.
I Fatti del Caso e i Motivi dell’Impugnazione
Un soggetto, condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di danneggiamento, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. L’impugnazione si basava su tre motivi principali:
1. Errata valutazione delle prove: Il ricorrente contestava la logicità della motivazione con cui era stata affermata la sua colpevolezza, proponendo una diversa interpretazione delle prove raccolte.
2. Mancata esclusione di un’aggravante: Si lamentava il mancato accoglimento della richiesta di escludere l’aggravante dell’esposizione del bene alla pubblica fede, circostanza che avrebbe inciso sulla procedibilità stessa del reato.
3. Insussistenza della recidiva: Infine, si contestava il riconoscimento della recidiva, ritenendolo ingiustificato.
La Decisione della Corte: un ricorso inammissibile sotto ogni profilo
La Corte di Cassazione ha rigettato l’intero ricorso, dichiarandolo inammissibile in ogni sua parte. La decisione si fonda su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, che meritano di essere analizzati nel dettaglio.
Il Divieto di Rivalutazione del Merito
Rispetto al primo motivo, la Corte ha ricordato che non le è consentito sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito. Il suo compito è verificare se la motivazione della sentenza impugnata sia esente da vizi logici o giuridici, non saggiare la sua tenuta attraverso un confronto con altri possibili modelli di ragionamento. Poiché il giudice di merito aveva esplicitato in modo logico le ragioni del suo convincimento, la censura è stata ritenuta inammissibile.
La Non Specificità del Motivo d’Appello
Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché si risolveva in una “pedissequa reiterazione” di argomentazioni già presentate in appello e puntualmente respinte. Un motivo di ricorso in Cassazione deve essere specifico e deve contenere una critica argomentata della decisione impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse questioni senza confrontarsi con le ragioni addotte dal giudice precedente.
La Valutazione della Recidiva
Infine, anche il terzo motivo sulla recidiva è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha sottolineato che il giudice di merito ha correttamente applicato i principi giurisprudenziali. La valutazione sulla recidiva non si basa solo sulla gravità dei fatti o sull’arco temporale, ma richiede un’analisi concreta del rapporto tra il nuovo reato e le condanne passate, secondo i criteri dell’art. 133 del codice penale, per accertare se esista una perdurante inclinazione al delitto.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si concentrano sul perimetro invalicabile del giudizio di legittimità. La Cassazione non è un “terzo giudice” dei fatti. Il suo compito è assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, non stabilire chi ha ragione o torto nel merito della vicenda. Quando un ricorso, come in questo caso, tenta di ottenere una nuova valutazione delle prove o ripropone argomenti già vagliati senza evidenziare un vizio di legge o un’illogicità manifesta nella motivazione, esso esula dalle competenze della Corte e deve essere dichiarato inammissibile. La pronuncia ribadisce che la motivazione del giudice di merito, se coerente e priva di salti logici, è insindacabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. È essenziale che i motivi di ricorso siano formulati in modo specifico, criticando la sentenza impugnata per vizi di legittimità e non per questioni di fatto. Proporre un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Perché un ricorso alla Corte di Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando non rispetta i requisiti di legge. Ad esempio, se chiede alla Corte di riesaminare i fatti e le prove del processo, compito che spetta ai giudici di primo e secondo grado, oppure se si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte in appello senza individuare specifici errori di diritto nella sentenza impugnata.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un giudice di ‘legittimità’ e non di ‘merito’?
Significa che il suo ruolo è controllare che i giudici dei gradi inferiori abbiano applicato correttamente le leggi e che le loro motivazioni siano logiche e non contraddittorie. Non può sostituire la propria valutazione dei fatti (il ‘merito’) a quella espressa nelle sentenze precedenti.
Come viene valutata la recidiva da un giudice?
La valutazione non si basa solo sulla gravità del nuovo reato o sul tempo trascorso dalle condanne precedenti. Il giudice deve esaminare concretamente, sulla base dei criteri dell’art. 133 del codice penale, se esista un collegamento tra il nuovo reato e quelli passati che dimostri una persistente inclinazione a delinquere dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17239 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17239 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di danneggiamento denunciando la illogicità della motivazione sulla base di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata esclusione della circostanza aggravante dell’esposizione del bene alla pubblica fede – con conseguente insussistenza della condizione di procedibilità – è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata); pertanto, tali doglianze devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
osservato che il terzo motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato;
che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’ arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024
Il Consigliere Estensore