Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25284 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25284 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Noto, il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 18/09/2023 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procurat generale, AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 18 settembre 2023 la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna in data 18 marzo 2021, con la quale il ricorrente era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per ipotesi di truffa contrattuale, avendo consegnato in pagamento dell’acquisto di vettura un assegno contraffatto.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, a ministero del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:
1.1. mancata assunzione di prova decisiva (perizia grafologica per accertare la sottoscrizione del titolo opera dell’agente), avendo la Corte tratto argomento per la identificazione della paternità de sottoscrizione dalla mera osservazione del titolo, valorizzando sul punto persino le inutilizzabili dichiara rese spontaneamente dall’imputato nel corso delle indagini;
1.2. vizio di motivazione, per inesistenza della massima di esperienza utilizzata ai fini del decidere 606, comma 1, lett. e, con proc. pen.), sussistendo concretamente l’ipotesi che terzi estranei avesser voluto procedere alla intestazione fittizia della vettura all’imputato al fine di commettere reati face ricadere la responsabilità sul ricorrente.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la infondatezza manifesta di entrambe i motivi, te peraltro ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti allo scrutinio di merito sull’accertamento penale responsabilità.
2.1. Le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo decisione impugnata, la cui riproposizione è tesa – in tutta evidenza – ad una rivalutazione del pe dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di meri cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità.
E’ costante, infatti, l’insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimen impugnato va compiuto attraverso l’analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell’atto e della su interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzion di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex rnultis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178). Così come va ribadito che l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ()culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le m incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074).
La Corte di merito, nel confermare la decisione assunta in primo grado in punto di riconosciuta responsabilità, ha spiegato, in maniera logica e coerente, che la identificazione dell’imputato, quale att delle condotte è avvenuta sulla base della osservazione della evidente riconducibilità allo stesso del sottoscrizione apposta sul titolo commesso per consumare la truffa, senza che fosse necessario procedere ad accertamenti tecnico peritali per apprezzare con certezza il dato di realtà. Senza che dunque possano rilevare altri orpelli motivazionali superflui. Né può assumere alcuna rilevanza decisiva la dichiarazi contra se dell’imputato, avendo i giudici di merito motivato, nella duplice conformità verticale del giudi
valorizzato il dato empirico, logicamente coniugato alla individuazione dell’interesse alla realizzaz dell’artifizio.
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione delle causa di inammissibilità, condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 maggio 2024.