Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Riesamina i Fatti
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il suo ruolo non è quello di un ‘terzo giudice’ che può riesaminare i fatti di una causa. Questa pronuncia offre uno spunto prezioso per comprendere la differenza tra giudizio di merito e giudizio di legittimità, e le conseguenze di un ricorso inammissibile.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di calunnia, confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. In sostanza, egli sosteneva che i giudici di secondo grado avessero errato nella valutazione delle prove e nella ricostruzione dei fatti, proponendo una propria versione alternativa.
La Questione del Ricorso Inammissibile in Cassazione
Il punto centrale della difesa non era una presunta errata applicazione di una norma giuridica, ma un dissenso sulla valutazione del materiale probatorio. L’imputato chiedeva alla Suprema Corte di effettuare una nuova e diversa lettura delle prove, un’attività che è tipica dei primi due gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello), i cosiddetti ‘giudizi di merito’.
La Corte di Cassazione, tuttavia, svolge un ruolo diverso: quello di giudice di legittimità. Il suo compito è assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Non può, quindi, sostituire la propria valutazione dei fatti a quella compiuta dai giudici di merito, a meno che la motivazione di questi ultimi non sia manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente.
Le Motivazioni della Corte
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile proprio perché fondato su ‘mere doglianze in punto di fatto’. Gli Ermellini hanno osservato che l’appellante si era limitato a proporre ‘una ricostruzione alternativa dei fatti, già esaminata e smentita dalla Corte di appello con argomentazioni non manifestamente illogiche’. Tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove in sede di legittimità è un’operazione non consentita dalla legge.
La Corte ha quindi stabilito che, essendo il ragionamento della Corte d’Appello coerente e logico, non vi erano i presupposti per annullare la sentenza impugnata. Il ricorso si trasformava, di fatto, in una richiesta di un terzo grado di giudizio sul merito, che il nostro ordinamento non prevede.
Le Conclusioni
La decisione si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Tale esito comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche due ulteriori conseguenze a carico del ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: il ricorso per Cassazione deve essere fondato su precise questioni di diritto o su vizi logici evidenti della motivazione, e non può essere utilizzato come un pretesto per rimettere in discussione l’accertamento dei fatti già compiuto nei gradi di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si basava esclusivamente su contestazioni relative alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle prove, proponendo una versione alternativa già respinta dalla Corte d’Appello con motivazioni logiche. Questa attività non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa significa che la Corte di Cassazione non è un giudice di merito?
Significa che il suo compito non è quello di riesaminare le prove per decidere chi ha torto o ragione sui fatti, ma solo di verificare se i giudici dei gradi precedenti hanno applicato correttamente le leggi e se le loro sentenze sono motivate in modo logico e non contraddittorio.
Quali sono state le conseguenze economiche per chi ha presentato il ricorso?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato a pagare sia le spese del procedimento sia un’ulteriore somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3946 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3946 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GERGEI il 30/07/1952
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della responsabilità per il reato di calunnia -, oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, propone, sulla base di una rilettura delle prove, una ricostruzione alternativa dei fatti, già esaminata e smentita dalla Corte di appello con argomentazioni non manifestamente illogiche (si veda pagg.8-10).
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/09/2024